Cassazione Civile, Ordinanza n. 24357/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla costruzione, da parte dei proprietari del fondo confinante, di una terrazza a livello della loro abitazione, appoggiata o comunque realizzata a ridosso del muro di confine comune, con una scala esterna di collegamento e con possibilità di affaccio diretto sul fondo della vicina. La proprietaria del fondo limitrofo ha agito chiedendo l'accertamento della violazione delle distanze legali e della veduta abusiva, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti e li ha condannati all'innalzamento del parapetto della terrazza e al risarcimento di una somma per le difficoltà della riduzione in pristino. La corte d'appello ha confermato. In sede di legittimità, la Corte di cassazione, con sentenza precedente, ha respinto il ricorso principale dei convenuti ma ha accolto il ricorso incidentale della proprietaria nella parte in cui lamentava l'omessa pronuncia sul danno da illegittima realizzazione della terrazza, cassando con rinvio. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha tuttavia escluso nuovamente la risarcibilità di quel danno, ritenendo che la barriera arborea fosse preesistente e idonea a impedire la veduta, e ha anche regolato le spese di più gradi di giudizio. Con il presente ricorso la proprietaria denuncia, da un lato, violazione del giudicato e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il danno da imposizione di una servitù di fatto e da lesione della riservatezza era già definitivamente accertato e comunque andava liquidato anche in via equitativa; dall'altro, nullità della sentenza per avere il giudice di rinvio provveduto d'ufficio sulle spese anche del giudizio d'appello, in asserita violazione del chiesto e del giudicato sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio avesse violato il decisum della precedente sentenza rescindente e il giudicato interno formatosi sull'accertamento del pregiudizio subito dalla proprietaria, perché non poteva rimettere in discussione l'esistenza del danno da veduta abusiva e da imposizione di una servitù di fatto né sottrarsi alla sua liquidazione, anche equitativa, se del caso. Il secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
La partecipazione di un magistrato al precedente giudizio di cassazione concluso con sentenza di annullamento non determina incompatibilità né obbligo di astensione nel successivo giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma la decisione si fonda soprattutto sul vizio di violazione del decisum del giudice di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio della sentenza di cassazione integra un error in procedendo per violazione dei limiti del potere decisorio del giudice di rinvio.
Sono richiamati per sostenere la risarcibilità del danno derivante dalla violazione delle distanze legali e la possibilità di liquidazione equitativa.
È menzionato nel precedente giudizio di legittimità come norma invocata contro l'accertamento della veduta, ma quel motivo fu ritenuto inammissibile perché diretto a una nuova valutazione del merito.
È richiamato nel precedente ricorso principale per contestare l'accertamento della veduta; la Corte aveva però escluso che ciò consentisse un riesame del merito.
La precedente sentenza di cassazione aveva accolto il ricorso incidentale della proprietaria per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria relativa al danno da illegittima realizzazione della terrazza.
È la norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La Corte dispone la cassazione con rinvio alla Corte d'appello affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati.
La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al dispositivo della sentenza rescindente, ma anche ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono la ratio decidendi, non potendo riaprire questioni già coperte da giudicato implicito o interno.
- Quando la Corte di cassazione ha accolto un motivo per omessa pronuncia su una domanda di risarcimento con riferimento a un danno qualificato come in re ipsa, il giudice di rinvio deve esaminare la domanda e, se ne ricorrono i presupposti, procedere alla liquidazione del danno anche in via equitativa.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte o riesaminate questioni che comportino un ampliamento del thema decidendum o una rivalutazione del merito incompatibile con il decisum rescindente.
- La violazione da parte del giudice di rinvio dei limiti fissati dalla sentenza di cassazione integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e la Corte di cassazione può verificare direttamente il contenuto della sentenza rescindente come parametro del nuovo giudizio.
- La partecipazione di un magistrato al precedente collegio che abbia pronunciato l'annullamento con rinvio non comporta, di per sé, incompatibilità o obbligo di astensione nel successivo giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio.
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