Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18681/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Messina che l’aveva ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 636, terzo comma, c.p., deducendo due motivi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione nella valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità; (2) illogicità della motivazione quanto all’applicazione della fattispecie più grave prevista dall’art. 636, terzo comma, c.p., assumendo l’assenza di prova del danno subito dalla persona offesa. La parte civile chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in cassazione perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva adeguatamente argomentato sulla responsabilità della ricorrente, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da altri testi, e aveva correttamente ricostruito i presupposti della fattispecie aggravata di cui all’art. 636, terzo comma, c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 636, terzo comma, c.p.

    La fattispecie più grave è ritenuta applicabile quando la condotta e l’evento dannoso risultino correttamente ricostruiti e provati; la Corte ha ritenuto corretta la conferma in appello della qualificazione giuridica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La contestazione della valutazione della prova, se si risolve in una diversa lettura del compendio istruttorio, non integra di regola un vizio deducibile in cassazione, salvo che si denunci un effettivo travisamento o una motivazione mancante/manifestamente illogica.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l’affermazione di responsabilità se adeguatamente riscontrate da altri elementi probatori, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
  • La configurabilità della forma aggravata di un reato con evento dannoso richiede che la ricostruzione della condotta e del danno sia supportata da una motivazione coerente e priva di vizi logici; una volta così accertata in merito, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.