Cassazione Penale, Sentenza n. 41712/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., per carenza di correlazione tra accusa e sentenza e per mancata specificazione del contributo personale (si assumeva che fosse solo presente nel parcheggio e non a conoscenza delle intenzioni del complice); 2) la Corte avrebbe ritenuto l'aggravante della violenza sulle cose in modo contraddittorio rispetto agli elementi (placche antitaccheggio) e, in alternativa, avrebbe applicato un'aggravante (mezzo fraudolento) mai contestata dall'accusa; 3) contestazione del trattamento sanzionatorio e della motivazione sulla prevalenza o meno delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura relativa al riconoscimento, in sentenza, di una circostanza aggravante (il "mezzo fraudolento") che non era mai stata oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero, con conseguente nullità parziale ai sensi dell'art. 522, comma 2, c.p.p. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente al furto delle confezioni di profumo e in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena. Per il furto delle magliette (concorso nel reato e ruolo di "palo" con rinvenimento del disturbatore di frequenze nell'autovettura) il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è stata confermata. Il reato relativo alle profumerie è stato, in ragione della nullità della parte aggravante non contestata, riqualificato come furto semplice (reato procedibile a querela secondo il testo antecedente al d.lgs. n.150/2022).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e alla necessità di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte di legittimità ha valutato i motivi e dichiarato inammissibile la parte generica.
art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Richiamato per il principio di specificità dei motivi in Cassazione: i vizi della motivazione devono essere specificati altrimenti sono inammissibili.
art. 521, comma 1 e comma 2, cod.proc.pen.
Consente al giudice di modificare la qualificazione giuridica del fatto (comma 1) e di pronunciarsi sulla diversità del fatto (comma 2), ma non autorizza il giudice a riconoscere circostanze aggravanti non contestate dall'accusa.
art. 522, comma 2, cod.proc.pen.
Prevede la nullità parziale della sentenza quando il giudice riconosce una circostanza aggravante non contestata: norma applicata per annullare la parte di sentenza relativa al furto di profumi.
Norma che autorizza il Pubblico Ministero a formulare contestazioni suppletive; la Corte evidenzia che l'onere di contestare aggravanti incombe al PM e non al giudice.
punibile a querela della persona offesa
Riferimento alla natura procedibile a querela del furto semplice nella formulazione richiamata dalla sentenza (testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022).
Richiamato per segnalare che la disciplina della procedibilità del reato è cambiata successivamente; la Corte ha fatto riferimento al testo previgente per motivare la natura querelabile del furto semplice così come residuato.
Massime di principio
- Il giudice non può riconoscere e sanzionare in sentenza una circostanza aggravante che non sia stata previamente contestata dall'accusa: ciò determina nullità parziale della sentenza e rinvio per nuova determinazione della pena.
- Se l'esclusione di una aggravante dalla contestazione modifica la natura del reato (es. da furto aggravato a furto semplice), occorre valutare la condizione di procedibilità (querela) prevista per il reato residuo e l'eventuale impatto sull'azione penale.
- La presenza di elementi materiali che indicano un ruolo di supporto (es. veicolo usato per la fuga, strumenti idonei come disturbatori di frequenza) può giustificare il riconoscimento del concorso anche in assenza di una confessione formale o di prova diretta dell'azione materiale.
- I motivi di cassazione che censurano la motivazione devono essere formulati con specificità: la genericità o la mancata indicazione puntuale dei profili critici comporta l'inammissibilità della doglianza.
- Il giudice di legittimità non può riformare i fatti sostituendosi al giudice di merito: la sua verifica è di legittimità e di coerenza logico-giuridica della motivazione; se emergono errori che incidono sulla legalità del provvedimento può disporre l'annullamento e il rinvio.
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