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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08524/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS il pagamento di euro 3.806, qualificati come quota di TFR che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare a un fondo di previdenza complementare. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che, poiché la posizione previdenziale era stata riscattata solo dopo la domanda di intervento del fondo, la lavoratrice avesse comunque diritto a ricevere direttamente l'importo omesso. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che l'appello non fosse a critica vincolata; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per la prova dell'iscrizione al fondo; 3) violazione dell'art. 2 l. n. 297 del 1982, per avere la corte territoriale applicato la disciplina del fondo di garanzia alla previdenza complementare; 4) violazione degli artt. 2, comma 2, 5 e 15 del d.lgs. n. 267 del 1942 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 169 del 2007, per avere ritenuto dovuto l'intervento del fondo pur in assenza dei presupposti di assoggettamento del datore a procedura concorsuale e con allegazioni di credito inferiore a euro 30.000. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, fondato il terzo e assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che il fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 non opera per il pagamento diretto di emolumenti al lavoratore, ma solo in funzione dell'integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. Ne consegue che le quote di TFR destinate al fondo di previdenza complementare sono contribuzione finalizzata al trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale possa operare il Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Il motivo che denunciava la violazione della norma è stato dichiarato inammissibile perché non specificava quale vizio della sentenza impugnata fosse dedotto né individuava la parte della decisione contestata.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata rigettata poiché la corte territoriale ha tratto, dalle risultanze di causa, la presunzione della persistenza dell'iscrizione al fondo al momento della domanda.

  • art. 2 l. n. 297 del 1982

    È stata ritenuta non applicabile alla fattispecie della previdenza complementare, perché il relativo Fondo di garanzia ha presupposti e funzione diversi rispetto alle quote di TFR destinate a un fondo integrativo.

  • art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992

    La norma disciplina il fondo di garanzia per la previdenza complementare, che interviene non con pagamento diretto di somme al lavoratore ma per integrare la pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 267 del 1942

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso, che è stato però assorbito senza esame nel merito.

  • art. 5 d.lgs. n. 267 del 1942

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso, che è stato però assorbito senza esame nel merito.

  • art. 15 d.lgs. n. 267 del 1942

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso, che è stato però assorbito senza esame nel merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 169 del 2007

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso, che è stato però assorbito senza esame nel merito.

  • Cass. Sez. U, 9 marzo 2015, n. 4684

    È stata richiamata come precedente conforme: il beneficio per il lavoratore nella previdenza integrativa non è dato dai versamenti del datore, ma dalla pensione integrativa che il lavoratore potrà conseguire se maturano i requisiti previsti dallo statuto del fondo.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare ha una funzione diversa dal Fondo di garanzia per il TFR: non assicura il pagamento diretto al lavoratore delle quote versate o omesse, ma opera in relazione alla prestazione pensionistica integrativa.
  • Le quote di trattamento di fine rapporto destinate a un fondo di previdenza complementare perdono la natura di TFR e assumono la funzione di contribuzione finalizzata al trattamento pensionistico integrativo; per esse non è configurabile l'intervento del Fondo di garanzia ex l. n. 297 del 1982.
  • In cassazione, la censura formulata come violazione di legge deve individuare specificamente la parte di decisione contestata e il vizio dedotto; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione sull'onere della prova è infondata quando il giudice di merito fonda la propria conclusione su risultanze istruttorie dalle quali desume la persistenza del presupposto fattuale rilevante.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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