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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23983/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD) del Comune di Spezzano Albanese, disposta dall'ente previdenziale sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati per l'anno 2007. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dell'interessato, mentre la Corte d'appello, in riforma, ha accolto il gravame dell'ente e ha ritenuto legittima la cancellazione. Quanto alle spese, la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente, escludendo l'applicazione dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché la dichiarazione depositata telematicamente dal difensore non era stata richiamata negli scritti difensivi. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, sostenendo di avere effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, sottoscritta personalmente e materialmente unita alla nota di iscrizione a ruolo, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a fondamento della condanna alle spese la sola mancanza di sottoscrizione della dichiarazione nella memoria di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità perché il ricorrente non ha allegato né la dichiarazione di esenzione oggetto di censura, né l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la nota di iscrizione a ruolo, impedendo così alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza senza ricorrere a fonti esterne al ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    È la norma sull'esenzione dalle spese di lite richiamata dal ricorrente; la Corte non ne esamina il merito, perché dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità e di allegazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 152 disp. att. c.p.c. per sostenere l'esenzione dal pagamento delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sull'esenzione dalle spese.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a spiegare le ragioni della censura e consentirne la valutazione di fondatezza.

  • art. 369, n. 6 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità e di allegazione, imponendo che il ricorso contenga gli atti e i documenti rilevanti o ne indichi con precisione la sede processuale.

  • art. 380 bis1, comma 2 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura è inammissibile se non consente, da sola, di verificare la fondatezza della doglianza mediante l'indicazione o l'allegazione degli atti e documenti rilevanti.
  • La deduzione di violazione di norme processuali o sostanziali non può essere sostenuta da mere affermazioni fattuali della parte ricorrente quando manchino nel ricorso gli elementi documentali indispensabili per controllarne la veridicità.
  • Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite, la parte che la invoca deve porre in condizione il giudice di legittimità di verificare la ricorrenza dei presupposti, attraverso un ricorso specifico e corredato della documentazione pertinente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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