Cassazione Penale, Sentenza n. 7707/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Schettino impugnava l'ordinanza del 17/04/2023 del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., delle sentenze di condanna irrevocabili a suo carico. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che non fosse configurabile identità di fatto (ne bis in idem) tra due condanne perché in uno dei procedimenti era espressamente indicato il valore della merce oggetto dell'appropriazione (euro 23.649,25), mentre nell'altro tale indicazione mancava. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e sosteneva che le imputazioni riguardavano la medesima condotta, differendo solo per la specificazione del valore della merce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illogica e insufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'identità del fatto fondandosi sulla sola indicazione del valore in un procedimento. La Corte ha osservato che l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem si valuta sulla corrispondenza storico-naturalistica del reato considerato nei suoi elementi essenziali (condotta, evento, nesso di causalità) e, ove la comparazione delle imputazioni non consenta di stabilire la sovrapposizione, il giudice dell'esecuzione doveva acquisire gli atti dei procedimenti o svolgere altre verifiche. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torre Annunziata per un nuovo esame, libero nel merito e privo del vizio rilevato.
Norme richiamate
Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre
La norma impone al giudice dell'esecuzione di selezionare la sentenza meno grave e revocare le altre quando vi siano condanne irrevocabili per lo stesso fatto; la verifica della "identità del fatto" deve essere compiuta con riferimento alla corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi del reato
Norma penale che disciplina l'appropriazione indebita; qui è la fattispecie penale in base alla quale sono state pronunciate le condanne contro Schettino
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005; Sez. 1 n. 41172 del 26/10/2011)
Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
La giurisprudenza chiarisce il criterio per valutare l'identità del fatto: non basta una apparente somiglianza; occorre valutare condotta, evento e nesso causale nonché tempo, luogo e persona per stabilire se si tratta dello stesso fatto
Massime di principio
- Per applicare il principio ne bis in idem occorre confrontare la corrispondenza storico-naturalistica del reato nei suoi elementi essenziali (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona
- Differenze formali o aggiunte descrittive in una imputazione (es. l'indicazione del valore della merce) non sono di per sé sufficienti a escludere l'identità del fatto; il valore indicato può dipendere da informazioni diverse acquisite nei distinti procedimenti e non provare una diversa fattispecie
- Se la mera comparazione testuale delle imputazioni non consente di stabilire se i fatti siano sovrapponibili, il giudice dell'esecuzione deve procedere ad accertamenti integrativi, acquisendo gli atti dei procedimenti o compiendo altre indagini probatorie prima di escludere la preclusione per ne bis in idem
- La valutazione dell'identità del fatto deve essere motivata logicamente e con riferimento a elementi probatori concreti; conclusioni basate su presunzioni non corroborate sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità
- In presenza di condanne irrevocabili per fatti molto simili, il giudice dell'esecuzione deve selezionare la sentenza da eseguire secondo l'art. 669 c.p.p. e revocare le altre, salvo che accerti con adeguata istruttoria che si tratta di partite di fatto diverse
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