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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28749/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del 7/04/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 18/11/2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo che la medesima istanza fosse mera riproposizione di una domanda già rigettata con provvedimento definitivo del 10/10/2019. Il ricorrente ha sostenuto che il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433) ha introdotto nuovi criteri di valutazione della domanda risarcitoria idonei a superare la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera quando siano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Ha considerato che il mutamento di giurisprudenza operato dalle Sezioni Unite, fondato su interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali (CEDU), costituisce "nuovo elemento" idoneo a superare la preclusione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, indicando che il giudice di rinvio dovrà decidere alla luce dei nuovi criteri fissati dalle Sezioni Unite e indicare il principio di diritto su cui si fonda la decisione.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-ter

    Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter

    Norma invocata quale titolo della domanda risarcitoria; il mutamento dei criteri applicativi della stessa da parte della giurisprudenza può incidere sulla valutazione della domanda anche se era già stata rigettata

  • Art. 35-bis (Ordinamento penitenziario)

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina delle istanze dell'esecuzione e dei rimedi risarcitori connessi alla detenzione

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La clausola che consente l'inammissibilità per mera riproposizione costituisce una preclusione allo stato degli atti che non opera se vengono dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione; non è una preclusione assoluta ma rebus sic stantibus

  • Codice di procedura penale, art. 125

    art. 125, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione ai rimedi nell'esecuzione penale (contestuale richiamo procedurale)

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 (principio di legalità)

    Principio di legalità penale utilizzato per giustificare l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; tale principio supporta la possibilità che una decisione basata su nuova interpretazione sovranazionale costituisca elemento nuovo

  • Sezioni Unite, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021 (Rv. 280433)

    Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433

    Decisione di legittimità che ha innovato i criteri di valutazione della domanda risarcitoria; la Corte ha ritenuto che tale mutamento giurisprudenziale, se fondato su principi costituzionali o sovranazionali, rappresenta un "nuovo elemento" idoneo a superare il giudicato esecutivo

  • Cass. Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016 (Crescenza)

    Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841

    Precedente giurisprudenziale secondo cui l'art. 666, comma 2 non opera se vengono dedotti fatti o questioni non comprese nella precedente decisione

  • Cass. Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019 (Acquas)

    Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604

    Conferma che il mutamento di giurisprudenza fondato su interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali integra un "nuovo elemento" idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo

Massime di principio

  • La preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è assoluta: non opera se la nuova istanza deduce fatti o questioni giuridiche che non sono stati oggetto della precedente decisione
  • Un mutamento di giurisprudenza, se basato su interpretazioni conformi a principi costituzionali o a norme sovranazionali (es. CEDU), può costituire "nuovo elemento" idoneo a superare il giudicato esecutivo e ad ammettere una nuova domanda
  • Quando si riapre il giudizio per effetto di una novità giurisprudenziale il giudice di rinvio deve indicare espressamente il principio di diritto che intende applicare e riesaminare la domanda alla luce dei nuovi criteri
  • In situazioni analoghe il ricorrente deve esplicitare nel ricorso in che modo il nuovo indirizzo giurisprudenziale incide concretamente sulla valutazione della propria domanda e, se possibile, collegarlo a principi costituzionali o a diritti sovranazionali
  • La tutela impugnatoria è ammessa solo se emergono elementi nuovi — siano essi fatti sopravvenuti o questioni giuridiche nuove o preesistenti non valutate —; la mera riproposizione senza fondamento innovativo può essere dichiarata inammissibile

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