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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 8721 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di accertamenti sintetici (redditometro) per gli anni 2007 e 2008 in materia di IRPEF: rideterminazione del reddito per l'acquisto di un'autovettura e per la comproprietà dell'abitazione principale acquistata con mutuo; il contribuente denunciava (i) erronea esclusione dei redditi del nucleo familiare, (ii) uso non omogeneo del "reddito complessivo netto" (netto vs imponibile) nel confronto con il reddito sintetico, (iii) impropria valutazione delle rate/ spese collegate all'autovettura (duplicazione tra voce tabellare e rate del finanziamento/lease), (iv) errata applicazione della tabella (tabella 6 DM 10/9/1992) con riferimento all'aggiunta delle rate di mutuo e all'applicazione del coefficiente moltiplicatore e alla valutazione di spese di gestione dell'abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (1) il primo motivo è inammissibile perché fraintende la ratio della CTR che aveva invece valutato i redditi del nucleo familiare e li ha esclusi in concreto in base agli elementi probatori (redditi esigui degli altri componenti, dichiarazione che le spese dell'auto erano a carico del ricorrente, abitazione valutata per metà). (2) il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificazione documentale richiesta dall'art. 366 c.p.c.; comunque la Corte conferma il principio consolidato che il raffronto tra reddito sintetico e reddito dichiarato deve avvenire su dati omogenei e che il reddito dichiarato va assunto al netto degli oneri deducibili (nei termini applicabili ratione temporis), escludendo l'applicazione retroattiva della novella del 2010. (3) il terzo motivo è inammissibile: contestazioni sull'interpretazione del thema decidendum e su valutazioni di fatto non sono sindacabili in cassazione, inoltre la CTR ha legittimamente ritenuto valutabili le rate del finanziamento come elemento autonomo (ai sensi dell'art.1, comma 2 del DM 10/9/1992) e non come duplicazione automatica. (4) il quarto motivo è infondato: secondo il testo e la terminologia del DM 10/9/1992 le rate di ammortamento vanno aggiunte agli "importi" tabellari prima della moltiplicazione per il coefficiente (che, se ridotto di un'unità per mutuo, si applica al complesso), e le spese di gestione non sono affermate come aggiunta oltre la tabella. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    commi 4, 5, 6, 7 (secondo il testo anteriore alla novella 2010)

    Regola l'accertamento sintetico (redditometro). La prova contraria e la valutazione possono fare riferimento alla posizione reddituale del nucleo familiare; il raffronto fra reddito accertato sinteticamente e reddito dichiarato deve avvenire su dati omogenei; prima della novella 2010 il reddito dichiarato si confronta al netto degli oneri deducibili come consolidato dalla giurisprudenza.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Novella dell'art. 38 DPR 600/1973 resa applicabile solo dai redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (effetto a partire dall'anno d'imposta 2009); non applicabile retroattivamente ai periodi oggetto di causa.

  • D.M. 24 dicembre 2012, art. 5

    Conferma che le disposizioni del decreto sono applicabili ai redditi a decorrere dall'anno d'imposta 2009, rafforzando il regime transitorio della novella.

  • D.M. 10 settembre 1992

    art. 1, comma 2; art. 3 commi 2 e 4; tabella allegata, voce 3.2 (autovetture) e voce 6 (residenze)

    Fornisce gli importi e i coefficienti per la determinazione sintetica. L'ufficio può utilizzare altri elementi indicativi di capacità contributiva (art.1, comma 2). Gli "importi" della tabella sono moltiplicati per coefficienti per ottenere i "valori"; le rate di ammortamento dei mutui vanno aggiunte agli importi e poi sottoposte al coefficiente (ridotto di un'unità se previsto).

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Art.8 definisce il reddito complessivo; art.10 elenca gli oneri deducibili. La Corte ricorda che, ratione temporis, il confronto rilevante nella giurisprudenza è fra reddito sintetico e reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili (quindi secondo la nozione collegata agli oneri deducibili dell'art.10).

Massime di principio

  • Il redditometro (art.38 DPR 600/1973) può tener conto della posizione reddituale del nucleo familiare, ma l'incidenza dei redditi familiari deve essere valutata e provata in concreto: la mera affermazione astratta di irrilevanza o rilevanza è insufficiente.
  • Il confronto fra reddito accertato sinteticamente e reddito dichiarato deve essere eseguito su dati omogenei; secondo la giurisprudenza consolidata (nel testo applicabile ratione temporis) il reddito dichiarato va considerato al netto degli oneri deducibili rilevanti ai fini IRPEF.
  • Le modifiche normative successive (es. novella 2010) si applicano solo secondo le disposizioni transitorie; in assenza di applicabilità ratione temporis, non possono essere invocate retroattivamente.
  • L'Ufficio ha facoltà di utilizzare elementi ulteriori rispetto alla tabella ministeriale (art.1, comma 2 DM 10/9/1992): quindi rate di finanziamento o leasing possono essere valutate come indicatori autonomi di capacità contributiva, purché non costituiscano una duplicazione ingiustificata degli indici.
  • Le rate di ammortamento del mutuo, quando rilevanti, devono essere aggiunte secondo quanto previsto dal DM/tabella: testualmente le rate si aggiungono agli "importi" tabellari e, conseguentemente, l'intero ammontare è sottoposto al coefficiente (ridotto se previsto), non sono semplicemente sommate al valore già moltiplicato.
  • In cassazione le censure sulla valutazione dei fatti e sull'interpretazione del thema decidendum sono molto limitate: è necessario denunciare l'omesso esame di fatto decisivo con puntuale indicazione del contenuto probatorio prodotto nei giudizi di merito; l'impugnazione meramente ermeneutica o la richiesta di riconsiderare fatti di merito sono inammissibili.

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