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Sentenza

Sentenza n. 5899/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n.184/2025, resa tra le parti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi gli eventuali non conosciuti atti istruttori.

Giustizia amministrativa202503533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 184/2025, relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del depuratore di Rio Murtas, nella parte in cui prescrive il limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia coli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia del Sud Sardegna. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 105 e dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché della direttiva regionale sugli scarichi approvata con d.g.r. n. 69/25 del 2008. Secondo l'appellante, le prescrizioni dell'Allegato 5 relative al parametro Escherichia coli e al limite consigliato di 5.000 UFC/100 ml riguarderebbero soltanto gli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti; per gli impianti di dimensioni inferiori tale parametro non sarebbe invece soggetto a limite. La medesima conclusione sarebbe imposta dalla disciplina regionale, che non includerebbe l'Escherichia coli tra i parametri limitabili per gli insediamenti fino a 2.000 abitanti equivalenti. L'appellante ha inoltre sostenuto che la previsione contenuta nella tabella 3, nota 4, dell'Allegato 5 avrebbe natura meramente operativa e non potrebbe estendere il limite a impianti inferiori alla soglia dimensionale. Ha richiamato anche la disciplina unionale, inclusa la direttiva UE 2024/3019, relativa ai requisiti per il trattamento degli scarichi di agglomerati di diversa consistenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006, l'incompetenza della Provincia a fissare limiti ulteriori rispetto a quelli statali o regionali, nonché difetto di istruttoria e motivazione. L'appellante ha affermato il proprio interesse alla decisione anche in vista di una domanda risarcitoria e in ragione dell'ultrattività dell'originaria autorizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondati entrambi i motivi. In applicazione del principio della ragione più liquida, ha omesso di esaminare le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla Provincia. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 nel senso che la previsione del limite opportuno per l'Escherichia coli, consigliato nella misura non superiore a 5.000 UFC/100 ml, non costituisce una mera indicazione priva di efficacia prescrittiva. Tale previsione compare sia nel punto 3 dell'Allegato 5, riferito agli impianti con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, sia nella tabella 3, nota 4, relativa ai metodi di campionamento e analisi. La nota 4 stabilisce che, in sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente deve fissare il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti, indicando come valore consigliato quello non superiore a 5.000 UFC/100 ml. Secondo il Collegio, la disciplina dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 152/2006, applicabile agli scarichi di agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti, richiama l'Allegato 5 e impone il trattamento appropriato in conformità alle relative indicazioni, comprese quelle della tabella 3; ne deriva l'applicabilità del limite anche agli impianti di minori dimensioni. La disciplina regionale non conduce a una diversa conclusione. Essa deve essere interpretata in conformità alla legge statale e, ove incompatibile, deve essere disapplicata, trattandosi di fonte subordinata. Inoltre, l'appellante non ha fornito la prova della tipologia di reflui rilevante ai fini della propria interpretazione della tabella regionale, in violazione dell'art. 64 c.p.a. Quanto alla competenza, il Collegio ha rilevato che la stessa tabella 3, nota 4, attribuisce il potere di fissare il limite all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, individuata nella Provincia. La prescrizione è stata ritenuta coerente con le caratteristiche del corpo idrico recettore, costituito dal lago artificiale di Monte Pranu, a debole ricambio e destinato anche a usi civili, irrigui e di abbeveraggio. La valutazione è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non sono emersi profili di irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà idonei a giustificare il sindacato giurisdizionale. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 6.000 euro, oltre accessori, in favore della Provincia del Sulcis Iglesiente.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

    Il richiamo all'Allegato 5 comporta l'applicazione delle relative indicazioni, comprese quelle della tabella 3 e della nota 4 sul parametro Escherichia coli, anche agli scarichi di agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti.

  • Allegato 5 alla parte terza, d.lgs. 152/2006, punto 3

    Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL.

    La previsione del limite consigliato per Escherichia coli, pur collocata tra le indicazioni generali per impianti superiori a 2.000 abitanti equivalenti, concorre a definire la disciplina tecnica del parametro.

  • Allegato 5 alla parte terza, d.lgs. 152/2006, punto 4, tabella 3, nota 4

    In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 ml.

    La nota attribuisce all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione il potere-dovere di fissare il limite più opportuno per Escherichia coli, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e degli usi del corpo idrico recettore; la previsione non è una mera indicazione non prescrittiva.

  • art. 101, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La disposizione non esclude la competenza della Provincia quando la disciplina statale attribuisce all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico il compito di fissare il limite, come avviene per la tabella 3, nota 4, dell'Allegato 5.

  • art. 124, comma 8, d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato dall'appellante per sostenere la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'ultrattività dell'autorizzazione originaria, ma non costituisce la base della decisione di merito.

  • art. 64 c.p.a.

    L'appellante non ha assolto l'onere di provare la tipologia dei reflui rilevante per la prospettata applicazione della disciplina regionale.

  • d.g.r. Sardegna n. 69/25 del 10 dicembre 2008, art. 14, comma 4 e Allegato 1, tabella B

    I titolari degli scarichi di acque reflue urbane aventi dimensioni comprese tra 501 e 2000 AE recapitanti in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 Tabella B della medesima d.g.r.

    La disciplina regionale deve essere letta in conformità alla legge statale; in caso di incompatibilità, prevale la disciplina statale e la disposizione regionale incompatibile può essere disapplicata.

Massime di principio

  • Quando l'art. 105, comma 2, del d.lgs. 152/2006 assoggetta gli scarichi di agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti a un trattamento appropriato in conformità alle indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza, il rinvio comprende anche le prescrizioni tecniche della tabella 3 e della relativa nota 4.
  • La previsione dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 secondo cui, per il parametro Escherichia coli, deve essere fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore, con valore consigliato non superiore a 5.000 UFC/100 ml, non ha natura meramente facoltativa o operativa, ma abilita l'autorità competente a prescrivere il limite nell'autorizzazione allo scarico.
  • Il potere di fissare il limite relativo all'Escherichia coli spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico; pertanto, ove tale autorità sia la Provincia, non sussiste incompetenza per il fatto che il limite sia individuato nell'atto autorizzatorio provinciale.
  • La scelta del limite di scarico basata sulle caratteristiche del corpo idrico recettore e sui suoi usi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o altri errori riconoscibili.
  • La disciplina regionale sugli scarichi, quale fonte subordinata, deve essere interpretata in conformità alla disciplina statale e, ove incompatibile con quest'ultima, non può prevalere e può essere disapplicata dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivoRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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