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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12436/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per peculato per non avere versato al concessionario le somme riscosse nel 2015 a titolo di Prelievo Unico Erariale (PREU). Tre motivi principali: 1) contestazione della qualificazione soggettiva di "incaricato di pubblico servizio" e quindi della rilevanza penale della condotta; 2) vizio di motivazione sull'ammissibilità della costituzione di parte civile (la concessionaria) e sulla prova del danno morale; 3) presunta inammissibilità della lista testi depositata dalla parte civile prima della sua formale costituzione e irregolarità nella sostituzione di un teste. Sono stati poi aggiunti motivi per la riqualificazione della condotta ex art. 314-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: ha rigettato (o dichiarato inammissibile) il primo motivo relativo alla qualifica soggettiva, confermando che il gestore/erogatore degli apparecchi di gioco rientra nella sfera dell'incaricato di pubblico servizio e che l'appropriazione delle somme destinate al PREU integra il delitto di peculato (richiamando Sez. U. n. 6087/2020). Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto erronea la statuizione civile che aveva riconosciuto alla concessionaria il risarcimento del danno morale, perché la concessionaria non è la persona offesa (titolare del bene appropriato era l'Erario) e, quindi, non ha diritto al danno morale; perciò ha annullato senza rinvio le statuizioni civili. Il terzo motivo è stato assorbito. I motivi aggiunti relativi alla riconducibilità alla nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p. sono stati ritenuti infondati: la nuova norma non ha sostituito la fattispecie del peculato nelle ipotesi di appropriazione e la clausola "fuori dai casi previsti dall'art. 314" mantiene distinta l'applicabilità delle due norme. Conseguenza pratica: confermata la responsabilità penale di Giuliani per peculato, ma eliminati i provvedimenti civili di condanna a favore della concessionaria per danno morale.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte conferma che l'appropriazione di somme destinate all'erario integra il peculato quando il denaro è appartenente alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione; la norma rimane applicabile alle appropriazioni rilevanti.

  • art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro e cose mobili)

    introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (efficace dal 5 luglio 2024)

    Si tratta di una fattispecie "ibrida" che punisce determinate condotte distrattive precedentemente ricondotte all'abuso d'ufficio; la clausola "fuori dai casi previsti dall'art. 314" fa escludere interferenze tra art. 314 e 314-bis: l'art. 314-bis si applica solo se non applicabile l'art. 314.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) / abrogazione

    abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 con effetti dal 25 agosto 2024 (richiamato nel contesto)

    L'abrogazione ha determinato la necessità di preservare, tramite la nuova fattispecie, alcune condotte distrattive; tuttavia la riforma non ha ampliato l'ambito del peculato rispetto alle appropriazioni classiche.

  • Direttiva UE 2017/1371

    art. 4, comma 3 (obbligo di incriminare l'appropriazione indebita di fondi/beni da parte di funzionari pubblici)

    La normativa UE ha imposto l'obbligo di incriminare appropriazioni indebite di fondi pubblici, spiegando in parte la ratio dell'introduzione dell'art. 314-bis e delle modifiche legislative nazionali.

  • art. 1223 cod. civ. (danno patrimoniale)

    Richiamato per distinguere il danno patrimoniale (risarcibile) dal danno non patrimoniale; la concessionaria può essere danneggiata patrimonialmente, ma ciò non la rende automaticamente persona offesa per il danno morale.

  • art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. (danno non patrimoniale)

    Richiamati i principi giurisprudenziali sulla natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale e sulla necessità di accertamento concreto e probatorio per il riconoscimento del danno morale.

  • Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il gestore/erogatore degli apparecchi di gioco può essere considerato coinvolto nella qualità di incaricato di pubblico servizio/agente contabile e che i proventi del gioco destinati al PREU appartengono all'erario sin dal momento della riscossione.

Massime di principio

  • Quando somme riscosse dal gestore sono destinate all'erario (es. PREU), tali somme sono considerate "altrui" e l'appropriazione può integrare il reato di peculato anche se il denaro è transitato tramite concessionari o gestori privati.
  • La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" o la partecipazione alla funzione contabile può essere riconosciuta al gestore/erogatore che svolge attività delegate dal concessionario, con conseguente responsabilità penale per appropriazione dei proventi pubblici.
  • La concessionaria che subisce il pregiudizio patrimoniale per il mancato versamento all'erario è un soggetto danneggiato patrimonialmente, ma non necessariamente la "persona offesa" titolare del danno morale derivante dall'appropriazione: il diritto al danno morale richiede che il soggetto sia persona offesa e prova adeguata del danno non patrimoniale.
  • In sede civile il giudice deve procedere ad una istruttoria concreta e motivata per riconoscere il danno morale o dinamico-relazionale; affermazioni generiche o non supportate da prova non sono sufficienti.
  • La nuova fattispecie dell'art. 314-bis c.p. non estende automaticamente la tutela rispetto al peculato: valutare sempre se la condotta rientra nell'art. 314 (appropriazione) prima di ricondurla al 314-bis (distrazione/indebita destinazione), per effetto della clausola di esclusione reciproca.
  • In casi analoghi verificare: a) chi è il titolare effettivo del denaro/beni; b) la qualifica e i poteri dell'agente che ha operato la trattenuta/appropriazione; c) la concreta prova del danno (patrimoniale e, se rilevante, non patrimoniale); d) la normativa applicabile tra art. 314 e 314-bis e la rilevanza di precedenti giurisprudenziali.

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