Sentenza n. 9834/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento: - della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28/11/2022, e relativi Allegati, con cui la Regione Sardegna ha determinato: “gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi ai sensi dell’art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, dell’art 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251.”, pubblicata in data 29/11/2022; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi inclusi: - le Delibere/i Decreti dei Direttori Generali degli Enti del SSR certificanti l’elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE e richiamati nella Determinazione n. 1356; - il Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, serie generale n. 216; - l’accordo, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, adottato in data 7/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, rep. Atti n. 181/CSR; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante: “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall''art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”; - il Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante: “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, del 15/6/2012; - l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/09/2022; - l’“Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Sardegna che ha quantificato a carico dell’impresa la quota di ripiano della spesa per dispositivi medici, pari a 5.863,24 euro per l’anno 2018, con i relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione regionale e gli atti presupposti deducendo l’erroneità dell’istruttoria, vizi procedimentali e l’assenza di modalità di calcolo predeterminate e chiare. In particolare, ha contestato la mancata distinzione tra fatturato relativo a forniture e servizi, il computo integrale dei dispositivi a utilità pluriennale, il calcolo del fatturato al lordo dell’IVA e la carenza di disponibilità degli elenchi del fatturato e dei criteri utilizzati da alcuni enti sanitari. Ha inoltre contestato la possibilità di compensare il credito relativo al payback, deducendo la carenza di legittimazione della Regione e l’assenza dei presupposti civilistici della compensazione, quali omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse, il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la determinazione regionale costituisse un atto vincolato di mera quantificazione contabile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione con altro ricorso, ritenendo non sussistente la necessaria connessione oggettiva poiché i giudizi riguardavano provvedimenti diversi e censure solo parzialmente coincidenti. Ha poi delimitato l’oggetto del giudizio alla sola determinazione regionale di quantificazione della quota di payback, poiché gli ulteriori atti presupposti erano oggetto di separati giudizi. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, l’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni esclusivamente compiti esecutivi: verificare la documentazione contabile, individuare le imprese fornitrici soggette al ripiano, quantificare la quota individuale sulla base dei dati contabili certificati e stabilire le modalità di pagamento. La determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento complessivo spettano invece allo Stato. Le attività regionali e degli enti sanitari sono state qualificate come mere operazioni tecniche di ricognizione, somma, verifica e riepilogo dei dati risultanti dalla voce BA0210 del modello CE, prive di discrezionalità amministrativa o tecnica e di spendita di potere autoritativo. La posizione dell’impresa è stata quindi ritenuta di diritto soggettivo patrimoniale, avente a oggetto la correttezza del calcolo dell’obbligazione di pagamento, all’interno di un rapporto paritario collocato a valle dell’esercizio del potere statale. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la controversia è stata devoluta al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
La disposizione attribuisce alle Regioni e alle Province autonome compiti di verifica contabile, individuazione delle aziende soggette al ripiano, imposizione del pagamento e iscrizione in bilancio, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto di spesa o certificare il suo superamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici all’onere di ripiano è fissata dalla legge e non è rimessa alla discrezionalità regionale.
art. 3, commi 1, 2 e 3, d.m. 6 ottobre 2022
fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA
Attribuisce agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecniche di ricognizione delle fatture riferite alla voce BA0210 del modello CE, calcolo del fatturato e validazione o certificazione dei dati.
art. 4 d.m. 6 ottobre 2022
l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti
Attribuisce alle Regioni attività meramente attuative, consistenti nella verifica della coerenza dei dati contabili e nell’adozione dell’elenco delle imprese e degli importi dovuti.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione.
La riunione di ricorsi presuppone una connessione oggettiva sufficiente; essa è stata esclusa in presenza di provvedimenti diversi e censure solo parzialmente coincidenti.
Il criterio del riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario resta rilevante poiché la controversia non rientra in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La questione relativa ai presupposti della compensazione è stata prospettata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione regionale, nell’ambito del payback per la spesa relativa ai dispositivi medici, si limita a verificare dati contabili, individuare le imprese fornitrici e applicare una percentuale di ripiano già determinata dalla legge e dagli atti statali, la sua attività è vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, senza esercizio di potere autoritativo.
- La controversia sulla correttezza del calcolo dell’importo individuale del payback, ove il tetto di spesa e il suo superamento siano stati previamente determinati e certificati dallo Stato, riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il criterio del petitum sostanziale impone di distinguere le controversie sull’esercizio di un potere autoritativo, devolute al giudice amministrativo, da quelle relative a un rapporto obbligatorio paritario collocato a valle di tale potere, devolute al giudice ordinario.
- Nel sistema del payback per i dispositivi medici, le Regioni non possono modificare il tetto di spesa, certificare autonomamente il suo superamento o determinare discrezionalmente la quota complessiva di ripiano; devono limitarsi agli adempimenti esecutivi e contabili previsti dalla legge e dagli atti ministeriali.
- La riunione di ricorsi amministrativi non è giustificata quando essi riguardano provvedimenti diversi e le censure sono soltanto parzialmente coincidenti, non essendo sufficiente la mera appartenenza alla medesima materia.
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