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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 1997, con cui erano stati rideterminati il reddito imponibile e le maggiori IRPEG e ILOR per la differenza tra il prezzo del servizio normalmente applicato dalla società ai clienti e quello accordato a SO. S.r.l. La CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, aveva confermato l’annullamento dell’accertamento: aveva ritenuto applicabile il giudicato formatosi sulla medesima questione per il 1999 e, in ogni caso, aveva giudicato legittima la scelta aziendale di applicare tariffe differenziate. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, con un unico motivo, la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato relativo a un diverso anno d’imposta non poteva precludere il nuovo accertamento, fondato su elementi riferiti a periodi diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza, perché l’Agenzia non aveva trascritto l’avviso di accertamento né gli atti processuali necessari a verificare la sua contestazione del giudicato; inoltre, era privo di decisività, poiché la CTR aveva fondato la decisione anche su un’autonoma ragione di merito, non impugnata: la legittimità delle tariffe differenziate. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere a M. S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, Cassa e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La Corte non ha stabilito se il giudicato relativo al 1999 si estendesse all’accertamento del 1997: ha dichiarato inammissibile la censura perché non autosufficiente e comunque non decisiva.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la censura non è stata esaminata nel merito, essendo inammissibile.

  • Art. 378 c.p.c.

    È richiamato nel testo soltanto per indicare il deposito, da parte della società, di una memoria difensiva in Cassazione; non fonda la decisione.

Massime di principio

  • Chi ricorre in Cassazione deve esporre e trascrivere gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte. Una ragione autonoma non impugnata può mantenere ferma la decisione e rendere privo di decisività l’esame delle altre censure.
  • La sentenza non stabilisce che un giudicato relativo a un’annualità tributaria si estenda necessariamente ad altre annualità: la questione è rimasta senza esame nel merito.

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