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Ordinanza

Ordinanza n. 3618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 3460/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento per prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’azienda agricola ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 3460/2024, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento di euro 1.039.617,20, notificata il 7 dicembre 2022, relativa a prelievi supplementari per le annate 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22 novembre 2022. Nel corso del giudizio d’appello ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando di avere presentato istanza di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato dall’art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024. L’istanza ha condotto alla formulazione di una proposta transattiva, in base alla quale il debito sarebbe rideterminato in euro 104.798,55, eventualmente ulteriormente riducibile nella misura massima del 15%. La procedura non era ancora conclusa e la sottoscrizione dell’accordo avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso il giudizio, rilevando che le ipotesi di sospensione previste dal codice del processo amministrativo sono tassative e che la fattispecie non rientra tra esse. Ha tuttavia ritenuto sussistente un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., idoneo a giustificare il rinvio della trattazione per consentire all’appellante di proseguire la procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. Il giudizio è stato quindi rinviato all’udienza del 3 dicembre 2026, con invito all’appellante a depositare successivi aggiornamenti documentati sull’esito della procedura. Non è stata definita la fondatezza dell’appello né è stata regolata in modo espresso la sorte delle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

    La disposizione istituisce una procedura transattiva per definire posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare lattiero-caseario e può incidere su contenziosi ancora in corso.

  • art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    Ha introdotto la disciplina dell’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente, in presenza di un caso eccezionale, il rinvio della causa per permettere la prosecuzione della procedura transattiva rilevante ai fini della definizione del giudizio.

  • norme del c.p.a. sulla sospensione del processo

    Le ipotesi di sospensione del processo amministrativo sono tassative; la procedura transattiva in corso non costituisce, di per sé, un autonomo caso di sospensione.

Massime di principio

  • Le ipotesi di sospensione del processo amministrativo previste dal codice sono tassative; una procedura amministrativa o transattiva sopravvenuta non può determinare la sospensione giudiziale se non rientra in una delle fattispecie codificate.
  • Quando una procedura transattiva prevista dalla legge è specificamente preordinata alla definizione di contenziosi pendenti e la decisione immediata potrebbe precluderne l’accesso, il giudice può disporre eccezionalmente il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., senza sospendere formalmente il processo.
  • Il rinvio fondato su una procedura transattiva in corso non definisce il merito della controversia e può essere accompagnato dall’obbligo per la parte interessata di fornire aggiornamenti documentati sull’esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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