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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29163/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativa a un’area di circa 500 mq, facente parte di una più ampia proprietà, ablata per la sistemazione di una strada pubblica. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione ritenendo corretta, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio, la quantificazione dell’indennità. In cassazione il proprietario espropriato ha proposto quattro motivi: 1) denunciava un preteso mutamento illegittimo del rito da ordinario a sommario senza formale provvedimento, con lesione del diritto di difesa; 2) lamentava l’omessa declaratoria di incompatibilità del c.t.u., che aveva già stimato un bene in altro giudizio tra le stesse parti; 3) deduceva violazione delle norme sulla determinazione dell’indennità, contestando il metodo di calcolo adottato dal consulente e l’adesione della Corte d’appello alle sue conclusioni; 4) prospettava violazione delle norme sull’indennità in relazione alla disciplina regionale, sostenendo che l’area dovesse essere valutata secondo il valore di mercato e non con riduzioni che riteneva inconferenti, assumendo inoltre che l’esproprio fosse finalizzato a opere private di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha escluso l’interesse a dolersi del preteso mutamento di rito, osservando che l’opposizione alla stima è soggetta al rito sommario di cognizione e che il processo si era svolto regolarmente con le forme previste, consentendo anche il deposito di note difensive in funzione sostanzialmente equivalente a comparse conclusionali e repliche. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura perché non era stata proposta tempestiva ricusazione del consulente e perché non esiste una causa legale automatica di incompatibilità per il solo fatto di aver svolto altra consulenza in un precedente giudizio tra le stesse parti. Sul terzo motivo ha ravvisato in parte inammissibilità per difetto di chiarezza e autosufficienza e in parte infondatezza, rilevando che le critiche alla consulenza non erano state adeguatamente riportate e che, comunque, la censura tendeva a rimettere in discussione valutazioni di merito; ha anche precisato che i costi di urbanizzazione non vanno esclusi quando non si applica il metodo sintetico-comparativo. Sul quarto motivo ha dichiarato parzialmente inammissibile la doglianza per oscurità e per erroneità del presupposto, poiché l’esproprio era finalizzato alla sistemazione di una pubblica via e non a opere private di pubblica utilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    "sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"

    Le controversie in materia di opposizione alla stima in espropriazione per pubblica utilità sono soggette alla disciplina speciale richiamata dalla norma.

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    "regolate dal rito sommario di cognizione"

    Nel testo applicabile ratione temporis, l’opposizione alla stima doveva seguire il rito sommario di cognizione.

  • art. 702-ter c.p.c.

    "sentite le parti"; "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio"

    Il giudizio era correttamente proseguito con forme compatibili con il rito sommario, senza necessità di formalismi ulteriori.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura è inammissibile se difetta l’interesse a proporla, specie quando si fonda su un presupposto processuale inesistente.

  • artt. 63 e 51 c.p.c.

    L’eventuale incompatibilità del consulente tecnico deve essere fatta valere con tempestiva ricusazione; in mancanza, il vizio non è deducibile per la prima volta in cassazione.

  • art. 192 c.p.c.

    La ricusazione del c.t.u. deve essere proposta tempestivamente secondo le forme previste.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere chiaro, autosufficiente e intelligibile; censure oscure o non decisive sono inammissibili.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell’indennità, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.

  • art. 36 d.P.R. n. 327/2001

    La disciplina invocata non era applicabile perché l’espropriazione non era finalizzata a opere private di pubblica utilità, ma alla sistemazione di una strada pubblica.

  • art. 19 l.r. 22 febbraio 2005 n. 3

    Richiamata dalla parte ricorrente nel tentativo di sostenere un diverso criterio indennitario.

  • art. 20 l.r. 22 febbraio 2005 n. 3

    Richiamata dalla parte ricorrente nel tentativo di sostenere un diverso criterio indennitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di opposizione alla stima in materia espropriativa occorre rispettare la disciplina processuale speciale: l’eventuale introduzione con atto diverso da quello previsto non comporta di per sé nullità se il processo si è svolto, in concreto, secondo il rito applicabile e senza lesione del contraddittorio.
  • L’eccezione di incompatibilità del consulente tecnico d’ufficio non può essere spesa per la prima volta in cassazione se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione; inoltre la pregressa attività del c.t.u. in altro giudizio tra le stesse parti non integra automaticamente una causa legale di astensione.
  • Le censure rivolte alla decisione che recepisce le conclusioni del c.t.u. devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate alle contestazioni già svolte nel merito; in mancanza, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
  • Nella determinazione dell’indennità espropriativa, il metodo di stima concretamente adottato rileva per stabilire quali costi e oneri debbano essere considerati o meno; non è corretto trasporre automaticamente regole proprie di un diverso criterio estimativo.
  • La disciplina speciale sull’indennità va applicata coerentemente alla finalità concreta dell’ablazione: se l’espropriazione è funzionale a un’opera pubblica, non possono essere invocate norme dettate per ipotesi diverse, come quelle concernenti opere private di pubblica utilità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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