Cassazione Penale, Sentenza n. 30562/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha riconosciuto responsabile, in concorso, dell'omicidio di Sergio Buccolini e gli ha inflitto 21 anni di reclusione. I motivi principali contestano: 1) la mancata prova del dolo o del dolo eventuale a suo carico relativamente al concorso nell'omicidio (sostiene di aver organizzato un incontro finalizzato a una truffa e di essersi allontanato, non sapendo che gli altri avrebbero usato violenza); 2) vizio di motivazione circa la mancata valutazione della personalità dell'imputato e del tempo trascorso dai fatti ai fini del bilanciamento delle circostanze e del trattamento sanzionatorio; 3) in subordine, la configurabilità del concorso anomalo ex art.116 c.p. (responsabilità per reato più grave non voluto con possibile applicazione dell'attenuante del secondo comma). Si deduceva altresì nullità e revisione per il precedente iter processuale, con rinvio e nuovo processo già intervenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla valutazione della configurabilità del concorso anomalo ex art.116 c.p. e ha annullato la sentenza impugnata solo su tale punto, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Roma per un nuovo giudizio su quella specifica questione. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrato il contributo del ricorrente alla commissione del reato (art.110 c.p.) e ha confermato la responsabilità per concorso nell'omicidio. Il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze è stato assorbito in relazione all'annullamento parziale.
Norme richiamate
Il concorso si realizza con qualsiasi contributo materiale o morale che agevoli o rafforzi la volontà collettiva di commettere il reato; il contributo può essere atipico ma il giudice deve motivare come si sia concretamente manifestato e il nesso causale con l'azione altrui
Regola il 'concorso anomalo' per il quale il concorrente può rispondere di un reato diverso o più grave non voluto se tale evento era prevedibile; occorre mancanza di dolo (anche eventuale) e la prevedibilità va valutata nella concreta concatenazione dei fatti; il secondo comma introduce un'attenuante (diminuzione di pena) ai fini del riequilibrio sanzionatorio
Norma sostanziale dell'omicidio, scelta come titolo di reato per la condanna
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche riconosciute in sede di merito (qui valutate equivalenti ad una aggravante in termini di bilanciamento sanzionatorio)
art. 599 comma 4 cod. proc. pen.
Norma citata rispetto al trattamento sanzionatorio applicato ad altri imputati; menzionata nella ricostruzione del procedimento ma non centrale nella decisione di legittimità
Massime di principio
- La mera presenza o connivenza non è automaticamente concorso punibile: il giudice deve specificare in che modo il contributo (materiale o psichico) abbia agevolato o rafforzato l'azione collettiva e il nesso causale con il risultato.
- Per distinguere tra concorso 'pieno' (art.110) e concorso anomalo (art.116) è decisiva la prevedibilità concreta dell'evento più grave; se l'evento poteva essere preveduto nella normale concatenazione dei fatti, il concorrente rischia responsabilità piena (anche per dolo eventuale), altrimenti può operare l'attenuante del secondo comma dell'art.116.
- Quando si contesta il dolo eventuale sulla base di versioni alternative (es. intento originario di truffa), la Corte deve rispondere puntualmente alle argomentazioni difensive e motivare specificamente la prevedibilità della violenza o dell'evento morte.
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o omette il confronto con i rilievi difensivi sulla prevedibilità dell'evento, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per un nuovo esame, senza cancellare automaticamente la ricostruzione probatoria complessiva.
- In situazioni analoghe conviene porre in rilievo ogni elemento probatorio che discuta la previsione dell'evento (allontanamenti, assenza di conoscenza dell'uso di armi/strumenti, ruoli organizzativi) e sollecitare un giudizio motivato sulla forma concreta del contributo e sulla prevedibilità.
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