Cassazione Civile, Ordinanza n. 36572/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente gestore casa)
La controversia
L'ente ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una fondazione per crediti collegati a una convenzione del 18 giugno 2008 sull'utilizzo congiunto di locali dell'istituto e a un successivo contratto di comodato del 13 dicembre 2010, poi modificato il 30 dicembre 2011. Sosteneva, in via principale, di avere diritto a una somma maggiore sulla base delle clausole contrattuali e dell'asserita opponibilità al fallimento della convenzione e del comodato; in via subordinata, chiedeva comunque l'applicazione delle previsioni del comodato; in ulteriore subordine chiedeva l'indennizzo ex art. 2041 c.c. Il giudice delegato aveva escluso le pretese contrattuali e ammesso solo una somma inferiore a titolo di arricchimento senza causa. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto formato un giudicato interno fallimentare sul titolo dell'ammissione già concessa ex art. 2041 c.c., con conseguente preclusione delle domande principali e subordinate. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato, in sintesi: violazione degli artt. 100 e 324 c.p.c. per avere il Tribunale negato l'interesse a impugnare e ravvisato un giudicato interno; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande principali; violazione delle norme fallimentari e dell'art. 2704 c.c. sulla opponibilità della convenzione e del comodato; violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. sulla quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., ritenuta apoditticamente fondata sul consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ritenuto errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'accoglimento parziale della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. avesse formato un giudicato interno tale da impedire l'esame delle domande formulate in via principale e in via dapprima subordinata. Ha precisato che l'opposizione allo stato passivo, pur essendo un rimedio impugnatorio, consente di contestare anche il rigetto delle domande alternative o subordinate e che l'accoglimento di una domanda subordinata non elimina l'interesse a far valere le domande precedenti, se l'impugnazione è formulata in modo condizionato. Ha inoltre richiamato il principio per cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore può depositare documenti e sollevare eccezioni anche se non ha presentato osservazioni nella fase di verifica. Il decreto del Tribunale di Biella è stato quindi cassato con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad agire o a impugnare permane quando l'opposizione allo stato passivo mira a ottenere un'ammissione maggiore rispetto a quella già accordata su una domanda subordinata, senza che l'accoglimento parziale di quest'ultima elimini l'utilità dell'impugnazione sulle domande precedenti.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle domande principali e dapprima subordinate quando l'impugnazione le riproponga in modo ritualmente condizionato.
Non si forma giudicato interno sulle domande non accolte solo perché sia stata accolta una diversa domanda subordinata, se l'impugnazione è idonea a investire anche il capo relativo alla domanda accolta.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata presentazione di osservazioni nella verifica non comporta preclusioni tali da impedire la produzione di documenti o la proposizione di eccezioni.
L'opposizione allo stato passivo è un rimedio impugnatorio volto a rimuovere il provvedimento del giudice delegato e può investire sia il rigetto sia l'accoglimento solo parziale della domanda di insinuazione.
L'ammissione del credito a titolo di arricchimento senza causa non esclude, di per sé, la contestazione dell'an e del quantum delle pretese fondate su titoli contrattuali diversi, quando queste siano state ritualmente riproposte in opposizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la data certa e l'opponibilità al fallimento del comodato e della convenzione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti pendenti e alla tesi del subentro/scioglimento del curatore.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla prosecuzione dei rapporti in esercizio provvisorio e al potere del curatore di scioglimento.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'inefficacia del comodato e sostenerne l'opponibilità.
Richiamato dalla ricorrente in materia di opponibilità/inefficacia degli atti nei confronti della procedura fallimentare.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserita adesione acritica del giudice alle conclusioni del consulente nella quantificazione dell'indennizzo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere probatorio sulla quantificazione del maggior credito non era stato correttamente valutato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria, il creditore può contestare non solo il rigetto di una domanda principale o subordinata, ma anche l'accoglimento parziale di una domanda ulteriore, purché l'impugnazione sia formulata in modo coerente e condizionato.
- L'accoglimento di una domanda subordinata non determina automaticamente un giudicato interno sui capi relativi alle domande precedenti incompatibili, se l'opponente mira a ottenere una diversa qualificazione del credito e un diverso importo.
- L'interesse a impugnare sussiste quando la parte mira a conseguire un risultato più favorevole di quello ottenuto con l'ammissione parziale già disposta.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non operano le preclusioni tipiche dell'appello; il creditore può dedurre eccezioni e produrre documenti anche se non ha svolto osservazioni nella fase di verifica del passivo.
- Quando il giudice di merito ritiene preclusa l'istruttoria o l'esame delle domande per un erroneo giudicato interno, incorre in violazione delle norme sul giudicato, sul diritto di difesa e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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