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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32740/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un complesso rapporto negoziale tra due società, avviato con un preliminare di compravendita di immobili del 2004, poi modificato e rinnovato nel 2005 e nel 2008, stipulato in collegamento con un futuro contratto di appalto per la realizzazione di un villaggio turistico. Dopo il sequestro penale preventivo degli immobili, la controparte attivò la clausola compromissoria e chiese all’arbitro il trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c. o, in subordine, la risoluzione del preliminare, oltre al pagamento di somme e al risarcimento dei danni. L’arbitro accolse la domanda subordinata, dichiarando la risoluzione e condannando la società convenuta al risarcimento. La società soccombente impugnò il lodo davanti alla Corte d’Appello, che dichiarò l’impugnazione inammissibile. In cassazione, il fallimento della società soccombente articolò quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale, sostenendo che la controparte nel procedimento arbitrale fosse stata difesa da soggetto privo di valida procura e che tale eccezione potesse essere proposta in ogni stato e grado; (2) violazione delle norme su novazione, condizione, interpretazione contrattuale e transazione, contestando la lettura data alla vicenda dell’"accordo quadro" transattivo e della condizione sospensiva collegata a un successivo accordo di gestione turistica; (3) violazione dell’art. 829 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato come inerenti al merito alcuni motivi di impugnazione del lodo, mentre sarebbero stati veri motivi di nullità; (4) violazione delle norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla motivazione, per omessa decisione sul motivo di impugnazione concernente la liquidazione del danno, ritenuto assorbito senza adeguata base logica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: il primo perché la violazione delle regole sulla rappresentanza nel giudizio arbitrale andava eccepita nella prima difesa utile davanti all’arbitro, ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c.; il secondo perché mirava in realtà a sollecitare una nuova interpretazione dell’accordo transattivo, questione di fatto non rinnovabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di interpretazione, non adeguatamente dedotta; il terzo perché le censure erano, nella sostanza, dirette a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito nel giudizio di nullità del lodo, e perché la pretesa contraddittorietà del lodo non integrava un vizio rilevante nei termini denunciati. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello non poteva dichiarare assorbito il motivo relativo alla quantificazione del danno dopo avere respinto gli altri motivi di impugnazione sul validità formale del lodo e sulla responsabilità, poiché proprio tale esito imponeva di esaminare il quantum debeatur. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita immobiliare

  • art. 77 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di rappresentanza processuale

  • art. 83 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di procura alle liti e rappresentanza processuale

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come norma sulla legittimazione e interesse ad agire/contraddire

  • art. 1230 c.c.

    citato nel motivo relativo alla transazione e alla cessazione della materia del contendere

  • art. 1353 c.c.

    citato in relazione alla condizione sospensiva apposta agli accordi tra le parti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in sostanza proponeva una diversa lettura del contratto

  • art. 1965 c.c.

    citato quale norma sulla transazione

  • art. 829 c.p.c.

    le violazioni delle regole del procedimento arbitrale, se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva, non possono essere fatte valere come motivo di impugnazione del lodo

  • art. 829 c.p.c.

    la contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo non coincide con qualsiasi incoerenza motivazionale, ma riguarda i rapporti tra dispositivo e motivazione o tra le componenti del dispositivo, non la semplice dialettica interna della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata pronuncia sul motivo di impugnazione relativo al danno

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la carenza di motivazione sulla liquidazione del danno

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità processuali e omessa pronuncia

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo sul primo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale, la violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento del procedimento e la rappresentanza delle parti deve essere eccepita nella prima difesa utile; in difetto, il vizio non può essere poi fatto valere come motivo di impugnazione del lodo.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o di diversa interpretazione del contratto; per far valere l’erroneità dell’interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare il relativo errore di applicazione.
  • La nullità del lodo per contraddittorietà richiede un contrasto rilevante tra dispositivo e motivazione, o all’interno del dispositivo, tale da rendere impossibile ricostruire l’iter decisorio; non basta una mera insoddisfazione per la valutazione delle prove o per la ricostruzione dei fatti.
  • L’assorbimento è corretto solo quando la decisione su una questione rende realmente superfluo l’esame di un’altra; se, invece, i primi motivi respinti mantengono attuale l’interesse sulla quantificazione del danno, il giudice deve pronunciarsi anche sul quantum debeatur.
  • L’omesso esame di un motivo di impugnazione dichiarato assorbito senza valida ragione integra un vizio della decisione che comporta cassazione con rinvio per nuovo esame del motivo non deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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