Cassazione Civile, Ordinanza n. 23757/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione notificò alla società un'intimazione di pagamento fondata su un precedente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ritenuto dall'amministrazione regolarmente notificato e non impugnato. La società impugnò l'intimazione deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto presupposto. In appello la Corte tributaria regionale riformò la decisione di primo grado, ritenendo irregolare la notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per ultrapetizione/decisione su un'eccezione non proposta, sostenendo che il giudice d'appello aveva esaminato la notificazione come se fosse stata eseguita presso la residenza della legale rappresentante, mentre la contestazione della società riguardava la notifica presso la sede; con il secondo dedusse violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notificazione degli atti tributari alle società. La contribuente resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza impugnata aveva deciso su una fattispecie diversa da quella effettivamente in causa: la notifica dell'avviso di accertamento era stata eseguita nei confronti della società presso la sua sede, non nei confronti della legale rappresentante presso la sua residenza. Tale errore di fatto processuale integrava un vizio rilevabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento alla società, tenendo conto del coordinamento tra l'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 145 c.p.c. in materia di notifiche alle persone giuridiche.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto dalla ricorrente per censurare la decisione d'appello su una questione diversa da quella devoluta
è evocato unitamente all'art. 112 c.p.c. per sostenere che il giudice non poteva pronunciarsi oltre i limiti delle domande ed eccezioni proposte
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per denunciare l'error in procedendo della sentenza impugnata
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte richiama la regola generale di notificazione degli atti tributari nel comune del domicilio fiscale del contribuente e il coordinamento con le notifiche alle società
è richiamato per il coordinamento della disciplina delle notifiche alle persone giuridiche con quella tributaria, ammettendo il criterio sussidiario verso la persona fisica rappresentante solo a condizioni precise
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato per l'individuazione del domicilio fiscale dell'ente ai fini della notificazione
è menzionato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di ultrapetizione o di pronuncia su una fattispecie diversa da quella devoluta integra un error in procedendo che consente alla Corte di esaminare direttamente il fatto processuale.
- Quando si contesta la ritualità della notificazione di un atto tributario, il giudice deve verificare la corrispondenza esatta tra il luogo e il destinatario della notificazione effettivamente eseguita e la specifica doglianza proposta dalle parti.
- Per gli atti tributari destinati a soggetti diversi dalle persone fisiche, la regola generale è la notificazione nel comune del domicilio fiscale del contribuente; il ricorso al criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che rappresenta la società è ammissibile solo se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile e la persona fisica risiede nel medesimo comune.
- La notificazione agli enti non può essere validata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, come l'equivalenza tra sede legale della società e residenza del legale rappresentante, se tale coincidenza non risulta dagli atti.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per errore processuale nella ricostruzione del fatto rilevante, i motivi residui che dipendono dalla medesima questione possono restare assorbiti.
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