Cassazione Penale, Sentenza n. 35998/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 10 settembre 2025, per il reato di cui all’art. 424 c.p., in relazione all’incendio appiccato la sera del 9 febbraio 2024 all’autovettura della moglie; la Corte d’appello di Roma, il 9 marzo 2026, ha confermato la condanna, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena. Con i primi due motivi il ricorrente ha denunciato vizi motivazionali nella ricostruzione della sua identificazione quale autore: ha contestato la valutazione della differenza tra il giaccone corto che, secondo una testimone, indossava al bar e quello lungo indossato dalla persona ripresa dalle telecamere, sostenendo che il cambio d’abito fosse stato ipotizzato senza prove; ha inoltre dedotto l’omessa considerazione delle dichiarazioni di un testimone che aveva visto due persone in divisa ospedaliera dirigersi verso il parcheggio e aveva percepito odore di bruciato verso le 20.45, prima del transito dell’auto dell’imputato nei pressi dell’ospedale. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 635 c.p., anziché dell’art. 424 c.p., per mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità e per l’omessa verifica della presenza di veicoli o persone vicini e della possibilità di propagazione dell’incendio. La parte civile ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; il difensore dell’imputato ne ha chiesto l’accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente: le sentenze di merito riportavano elementi probatori secondo cui l’imputato era stato visto anche con un giaccone lungo, ripreso dalle telecamere e poi rinvenuto presso la sua abitazione; l’ipotesi del cambio d’abito era dunque ancorata a prove e la loro rivalutazione non è consentita in sede di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondata la deduzione sulle due persone in divisa, perché la loro presenza non costituiva una pista alternativa idonea a rendere illogica la ricostruzione, e inammissibile quella sull’odore di bruciato, per la genericità dell’indizio e la sua scarsa capacità dimostrativa rispetto agli altri elementi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la diversa qualificazione giuridica non era stata dedotta in appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.576,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Con sentenza del 9 marzo 2026 la Corte di appello di Roma, previa concessione delle attenuanti generiche e, conseguente, rideterminazione della pena, ha confermato la sentenza del 10 settembre 2025 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha condannato XXXXXXXX XXXXXX, per quanto qui rileva, per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso la sera del 9 febbraio 2024.
La disposizione è la qualificazione del reato per cui è stata confermata la condanna; la Corte non sviluppa nel testo un’interpretazione sostanziale degli elementi costitutivi dell’art. 424 c.p., poiché la censura sulla qualificazione è dichiarata inammissibile per mancata deduzione in appello.
Esso contesta la qualificazione giuridica del fatto e ritiene che esso, al più, integrerebbe un reato di cui all’art. 635 cod. pen.
La prospettazione della fattispecie alternativa di danneggiamento non è esaminata nel merito: il motivo è inammissibile perché la questione non era stata proposta con i motivi d’appello.
Il motivo non era stato presentato in appello. Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.
La violazione di legge non dedotta con i motivi d’appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo i casi espressamente previsti dalla norma; il motivo che introduce tale questione è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che, sulla base della nota spese presentata dalla parte e dell’impegno del processo, vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo.
La soccombenza dell’imputato ricorrente comporta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in base alla nota spese e all’impegno processuale.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su una critica frammentaria dei singoli elementi: la decisione va valutata come un insieme coerente e organico, considerando i collegamenti tra i diversi passaggi motivazionali.
- La Corte di cassazione non può rivalutare gli elementi probatori di merito quando la ricostruzione contestata trova riscontro nelle evidenze acquisite e la censura mira, in sostanza, a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- Un elemento di prova generico e dotato di scarsa capacità dimostrativa non rende illogica la ricostruzione della responsabilità se può avere spiegazioni alternative e risulta subvalente rispetto agli altri elementi acquisiti.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduce una violazione di legge non proposta con i motivi d’appello, salvo i casi previsti dagli artt. 569 e 609, comma 2, c.p.p.
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