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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05192/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo dovuto in base a un contratto di appalto. La controparte aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello della società appaltatrice, rigettando l'opposizione e anche la domanda riproposta in appello contro un'altra intimata. Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla società controricorrente per accettazione.

La decisione

La Corte ha verificato che l'atto di rinuncia rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c. e, preso atto dell'adesione della controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità perché vi era accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, poi superata dalla rinuncia al ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per l'avvio della causa alla trattazione camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è valida perché rispettosa dei requisiti di forma previsti dalla norma

  • art. 391 c.p.c.

    consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione e, in caso di adesione della controricorrente, esclude la pronuncia sulle spese

  • art. 13 d.P.R. 30-5-2002 n. 115

    la rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con il rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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