Cassazione Civile, Ordinanza n. 05192/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo dovuto in base a un contratto di appalto. La controparte aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello della società appaltatrice, rigettando l'opposizione e anche la domanda riproposta in appello contro un'altra intimata. Avverso tale sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla società controricorrente per accettazione.
La decisione
La Corte ha verificato che l'atto di rinuncia rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c. e, preso atto dell'adesione della controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità perché vi era accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, poi superata dalla rinuncia al ricorso
richiamato per l'avvio della causa alla trattazione camerale
la rinuncia al ricorso è valida perché rispettosa dei requisiti di forma previsti dalla norma
consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione e, in caso di adesione della controricorrente, esclude la pronuncia sulle spese
art. 13 d.P.R. 30-5-2002 n. 115
la rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con il rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
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