Cassazione Penale, Sentenza n. 29733/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano, a vario titolo, la sentenza d'appello che aveva condannato tutti gli imputati per partecipazione ad associazione mafiosa armata (art. 416-bis) — contestando: a) la mancata correlazione tra imputazione (un "cartello" tra clan Rinaldi–Reale–Formicola) e la decisione (condanna per singoli clan); b) l'esistenza e la 'mafiosità' autonoma del "clan Formicola"; c) la fondatezza e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; d) la qualificazione dei ruoli (partecipazione, vertice, organizzatore); e) l'applicazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione; f) il riconoscimento e il calcolo della recidiva (art. 99) e la congruità della determinazione della pena (anche ai sensi dell'art. 63, quarto comma); g) la mancata concessione delle attenuanti generiche; h) nullità della sentenza di primo grado per presunta omessa motivazione. Alcuni ricorrenti (es. Maddaluno) contestavano anche la responsabilità per reati connessi alle armi (legge n. 497/1974).
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando l'affermazione di responsabilità penale per la partecipazione all'associazione mafiosa armata e dichiarandone l'irrevocabilità per la maggior parte dei ricorrenti. Tuttavia ha accolto profili limitati concernenti il trattamento sanzionatorio e la recidiva: - Ha annullato con rinvio la sentenza, limitatamente alla determinazione della pena per Domizio Maria (trattamento sanzionatorio) e, limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, per Fusaro Giuseppe e Pianese Lorenzo, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su quegli specifici punti. - Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi di Domizio, Fusaro e Pianese, rendendo irrevocabili le statuizioni sulla colpevolezza. - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Grassia, Maddaluno, Pagano, Rinaldi, Sannino e Tabasco e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. In sintesi: confermata la colpevolezza e nella maggior parte dei casi la sentenza d'appello resta definitiva; annullamenti limitati e parziali riguardano solo la quantificazione della pena e la recidiva per alcuni ricorrenti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (commi 2 e 4)
Fondamento della condanna per associazione mafiosa; il comma 4 (carattere armato) può essere applicato anche ai partecipi delle singole compagini facenti parte di un'alleanza qualora siano consapevoli della disponibilità di armi o la ignorino per colpa; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità e l'uso di armi nel contesto dell'alleanza.
art. 99 cod. pen. (commi 4 e 6)
Disciplina della recidiva qualificata (aumento di pena). La Corte sottolinea che il sesto comma fissa un limite operativo al quantum dell'aumento (cumulo delle pene pregresse) ma non altera la natura della recidiva quale circostanza ad effetto speciale. La corretta applicazione del sesto comma va verificata nella quantificazione dell'aumento.
Regola il concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (applicare la pena prevista per la circostanza più grave e poterla aumentare). La Corte afferma che per individuare la "circostanza più grave" occorre guardare alla pena edittale (massimo, e a parità di massimo il minimo), senza tener conto del temperamento del sesto comma dell'art. 99; l'aumento facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, richiede motivazione specifica.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto della reformatio in peius a carico dell'imputato che impugna: il giudice d'appello non può fissare una pena-base più alta di quella stabilita dal primo giudice quando la pena complessiva non risulta aumentata rispetto al primo grado. Cassazione ha richiamato questo principio per censurare la fissazione illegittima della pena-base in appello.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili; la Corte li ha condannati ai sensi di tale articolo.
Disciplina l'irrevocabilità parziale delle statuizioni connesse alla sentenza quando i motivi di ricorso sono inammissibili: la Corte ha dichiarato irrevocabili le statuizioni sulla colpevolezza per i ricorrenti i cui motivi sono stati inammissibili.
Principio di correlazione tra imputazione e decisione: la Corte ha ricordato che il mutamento del fatto è rilevante solo se radicale e idoneo a pregiudicare la difesa; la sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente conforme al capo d'imputazione.
legge n. 497/1974 (artt. 10, 12, 14) e art. 416-bis.1 cod. pen.
Normativa richiamata per i reati con armi (detenzione e porto) con aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa: utilizzata nella contestazione al ricorrente Maddaluno per i delitti connessi alle armi.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (richiamate nella critica difensiva): la Corte di cassazione ha ribadito che la valutazione di merito spetta ai giudici di merito e il sindacato di legittimità interviene solo per travisamento o illogicità manifesta.
Massime di principio
- Correlazione imputazione-decisione: il mutamento del fatto è rilevante solo se radicale e idoneo a creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione; se l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi nel processo il vizio non sussiste.
- Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: i giudici di merito hanno ampio potere valutativo; la Cassazione interviene solo per travisamento dei fatti, motivazione assente o illogicità manifesta; le critiche meramente valutative sono inammissibili.
- Aggravante del carattere armato (art. 416-bis, comma 4): può essere applicata anche ai partecipi di singole compagini che partecipano ad una alleanza ("cartello") quando risultino consapevoli della disponibilità e dell'uso di armi nell'ambito dell'alleanza; occorre adeguata motivazione in merito alla consapevolezza o colpa nell'ignoranza.
- Concorso di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4) e recidiva (art. 99): per individuare quale circostanza sia "più grave" si considera la pena edittale (massimo e, a parità di massimo, il minimo) senza tenere conto del temperamento del sesto comma dell'art. 99; tuttavia, il limite del sesto comma incide sulla quantificazione pratica dell'aumento e deve essere rispettato nella determinazione del quantum.
- Motivazione nell'aumento facoltativo di pena: ogni aumento facoltativo (art. 63, comma 4) richiede motivazione specifica; l'omissione o la motivazione generica è vizio correggibile in Cassazione e può determinare annullamento parziale con rinvio per la rideterminazione della pena.
- Divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.): in appello l'aumento della pena-base rispetto al primo grado non è consentito se l'appello è del solo imputato e la pena complessiva rimane identica o inferiore; non è ammessa la 'compensazione' tra componenti della pena.
- Eccezioni procedurali: argomenti nuovi e determinanti per il trattamento sanzionatorio o per il rispetto dei limiti di cumulo (es. violazione art. 99, sesto comma) devono essere dedotti per tempo (in appello) perché la Cassazione può non esaminare questioni sollevate per la prima volta in ricorso.
- Indicazioni per la difesa in casi analoghi: documentare con precisione la mancanza di riscontri temporali o di ruolo organico nelle dichiarazioni dei collaboratori; contestare tempestivamente la quantificazione della recidiva e la motivazione dell'aumento ex art. 63; chiedere esplicitamente la motivazione puntuale quando l'applicazione di aggravanti o il diniego di attenuanti hanno effetti significativi sulla pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29689/2025 del 26/08/2025
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29691/2025 del 26/08/2025
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29692/2025 del 26/08/2025
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29693/2025 del 26/08/2025
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29694/2025 del 26/08/2025
- Sentenza penale · 26 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29695/2025 del 26/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →