Sentenza n. 503/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva obblighi di messa in sicurezza, ripristino e regolarizzazione edilizia e catastale di un manufatto pericolante
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatarie dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 21 del 13 aprile 2026, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, con la quale erano state ritenute proprietarie ed eredi di un immobile e obbligate, in solido, a installare una recinzione e segnaletica di pericolo, presentare una pratica edilizia, avviare e ultimare lavori di messa in sicurezza e ripristino, nonché regolarizzare la posizione edilizia e catastale di un corpo aggiunto. Hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo di non essere proprietarie, possessrici o detentrici dell'immobile e di non avere quindi la disponibilità materiale e giuridica necessaria per eseguire gli interventi. Hanno inoltre dedotto, con il secondo motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, rilevando che l'ordinanza richiamava generici accertamenti anagrafici per identificarle come proprietarie ed eredi, senza indicare verifiche idonee ad accertare la titolarità del bene. Le ricorrenti hanno documentato di avere rinunciato all'eredità del padre nel 2019 e di avere trasmesso tale rinuncia al Comune nel 2025. Hanno altresì prodotto una visura catastale dalla quale risultava che la particella 323 era intestata a un soggetto diverso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza. Il giudice ha rilevato che la qualità di proprietarie o, quantomeno, la materiale disponibilità del manufatto non era stata accertata né in modo definitivo né con sufficiente certezza nel procedimento. Gli accertamenti anagrafici richiamati dall'ordinanza sono stati considerati irrilevanti, da soli, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza dominicale del bene. Tale verifica era preliminare e necessaria, poiché l'amministrazione non può imporre specifici obblighi di facere a soggetti che potrebbero trovarsi nell'impossibilità giuridica o materiale di eseguirli. La rinuncia all'eredità, previamente comunicata al Comune, e la risultanza catastale relativa alla diversa intestazione della particella 323 hanno ulteriormente confermato l'erroneità dell'individuazione delle destinatarie. Il Comune, non costituito, è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e spese generali, fatto salvo il contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del potere sindacale esercitato, ma l'ordinanza è stata annullata perché indirizzata a soggetti la cui proprietà o disponibilità materiale del bene pericoloso non era stata adeguatamente accertata.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza contingibile e urgente; il suo esercizio presuppone tuttavia la corretta individuazione dei soggetti in grado di eseguire gli interventi imposti.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.
Massime di principio
- Prima di imporre con un'ordinanza contingibile e urgente obblighi materiali di messa in sicurezza, ripristino o rimozione, l'amministrazione deve accertare con sufficiente certezza che i destinatari siano proprietari del bene o ne abbiano comunque la materiale disponibilità e la possibilità giuridica di intervenire.
- I meri accertamenti anagrafici non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la titolarità dominicale di un immobile e a fondare l'imposizione di obblighi di facere relativi alla sua messa in sicurezza.
- L'individuazione del destinatario dell'ordinanza costituisce una verifica preliminare indispensabile: non possono essere imposti obblighi di facere a soggetti che, per la loro posizione giuridica e materiale, siano potenzialmente impossibilitati a eseguirli.
- La rinuncia all'eredità validamente documentata e previamente comunicata all'amministrazione esclude, ove riferita al bene oggetto dell'ordinanza, la possibilità di imputare automaticamente agli eredi rinuncianti obblighi derivanti dalla qualità di proprietari o successori.
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