Cassazione Civile, Ordinanza n. 20142/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Due soggetti privati avevano stipulato nel 2003 un contratto di permuta con una società, cedendo un terreno in cambio di alcune unità immobiliari da edificarsi sul fondo della società, oltre a un conguaglio in denaro. In corso di esecuzione lamentavano che gli immobili fossero stati realizzati non a regola d'arte e presentassero vizi e difetti, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e il risarcimento del danno per la mancata disponibilità degli immobili. La società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per IVA e per maggiori opere realizzate. Il Tribunale aveva riconosciuto l'inadempimento della società, aveva liquidato un danno contenuto e aveva condannato gli attori al pagamento dell'IVA; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra gli altri, violazione degli artt. 1227, comma 2, 1362, 1363, 2909, 132, 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando: l'illegittima rilevazione d'ufficio del concorso del creditore nell'aggravamento del danno; la violazione del giudicato interno sulla mancata affermazione di colpa degli attori; la contraddittorietà della motivazione sul danno; l'erronea applicazione dei criteri risarcitori; l'interpretazione della clausola contrattuale sull'IVA; e la declaratoria di genericità del motivo di appello sul quantum del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. integri un'eccezione in senso stretto e non possa essere rilevata d'ufficio in assenza di specifica deduzione della parte convenuta; ha inoltre accolto l'ottavo motivo, rilevando che il motivo d'appello sul quantum del danno era specifico e non generico. Ha rigettato il terzo, il sesto e il settimo motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo, il quarto e il quinto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"il non uso da parte del creditore della ordinaria diligenza che avrebbe potuto evitare o ridurre i danni"
Il comportamento del creditore che abbia solo aggravato il danno, senza concorrere alla sua causazione, è oggetto di eccezione in senso stretto e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Il giudice non può introdurre d'ufficio una difesa fondata su un'eccezione in senso stretto non proposta dalla parte.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il significato attribuito al testo sia non plausibile, non quando sia semplicemente contrapposta un'altra lettura possibile.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso, valorizzando il dato letterale e il coordinamento complessivo delle pattuizioni.
Si richiama il giudicato interno sul punto non esaminato dal primo giudice, che non può essere superato in appello se non nei limiti consentiti dal devoluto.
La motivazione è censurabile solo se radicalmente apparente o contraddittoria, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.
L'inadempimento del debitore fonda il diritto al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene, ove ne ricorrano i presupposti.
Il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Massime di principio
- L'eccezione di aggravamento del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. è un'eccezione in senso stretto: il giudice non può rilevarla d'ufficio se la controparte non l'ha specificamente dedotta.
- Il concorso colposo del creditore nella causazione del danno, disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c., va distinto dall'omesso uso dell'ordinaria diligenza per limitarne le conseguenze, che attiene invece al comma 2.
- L'interpretazione del contratto è valutazione riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se il significato attribuito alle clausole sia non plausibile, non quando sia prospettata una diversa lettura altrettanto possibile.
- La specificità del motivo di appello va apprezzata in concreto: non è generico il gravame che individui puntualmente le critiche alla decisione di primo grado e indichi la soluzione alternativa proposta.
- Una motivazione non è apparente solo perché la parte la ritenga errata o insufficiente; il vizio ricorre soltanto quando la motivazione manchi radicalmente o sia intrinsecamente incomprensibile.
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