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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02844/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società poi incorporata dall’attuale ricorrente aveva convenuto in giudizio una società debitrice, ottenendo una sentenza definitiva di rigetto della domanda avversaria e la conseguente condanna di quest’ultima alle spese di lite. Nel successivo contesto concorsuale del debitore, il creditore vittorioso aveva chiesto che il credito per spese legali fosse riconosciuto come prededucibile, sostenendo che: (i) sotto il profilo cronologico, le spese sarebbero sorte con la sentenza che le liquida, quindi dopo l’apertura della procedura; (ii) sotto il profilo funzionale, la lite avrebbe potuto produrre un rilevante attivo per la massa, sicché anche il costo dell’esito sfavorevole avrebbe dovuto gravare sui creditori concorsuali. La Corte d’appello aveva invece qualificato il credito come concorsuale; contro tale decisione la banca ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. e dell’art. 91 c.p.c., sostenendo l’autonomia del credito per spese rispetto al merito e la sua strumentalità alla procedura.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il credito per spese di lite, pur essendo liquidato con una pronuncia successiva all’apertura della procedura, ha natura accessoria rispetto alla decisione di merito e segue il credito principale il cui fatto generatore è anteriore alla procedura; pertanto mantiene natura concorsuale. Quanto al profilo funzionale, la Corte ha distinto il caso in cui la spesa riguardi il professionista che assiste il debitore in attività utili alla procedura, da quello in cui il credito derivi da spese liquidate a favore del soggetto che ha resistito alla pretesa del debitore: in quest’ultima ipotesi manca, in radice, l’adeguatezza funzionale agli scopi della procedura, poiché l’avversario del debitore non persegue la conservazione o l’incremento del patrimonio del concorsuale. Ne è seguita la conferma della qualificazione concorsuale del credito e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura; nel caso delle spese di lite del soccombente vittorioso contro il debitore concorsuale tale funzionalità manca, mentre il credito resta concorsuale

  • art. 91 c.p.c.

    la statuizione sulle spese segue la soccombenza e ha natura accessoria rispetto alla decisione di merito

  • art. 24 Cost.

    la condanna alle spese è funzionalmente servente alla realizzazione della tutela giurisdizionale quale diritto costituzionalmente garantito

  • art. 161 l.fall.

    richiamato nel principio sulla funzionalità della prestazione rispetto alla procedura di concordato

  • art. 163 l.fall.

    richiamato quale presupposto dell’ammissione al concordato nel ragionamento sulla prededucibilità

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il credito per spese di lite è accessorio rispetto alla decisione sul merito e, se il fatto generatore della controversia è anteriore all’apertura della procedura concorsuale, anche la condanna alle spese mantiene natura concorsuale, pur se liquidata successivamente.
  • La prededuzione richiede una verifica funzionale ex ante: il credito deve essere collegato a un’attività che, secondo un giudizio di merito, sia realmente diretta alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali o comunque utile alla procedura.
  • Non è prededucibile il credito per spese di lite riconosciuto al soggetto che ha contrastato la pretesa del debitore poi assoggettato a procedura, perché tale soggetto è strutturalmente portatore di un interesse confliggente con gli scopi della procedura.
  • Il principio di funzionalità opera in modo diverso per il professionista incaricato dal debitore a tutela della procedura rispetto alla controparte vittoriosa nel giudizio: nel primo caso può esservi prededuzione, nel secondo normalmente no.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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