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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35864/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 14 aprile 2026 della Corte d’appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’opposizione contro il precedente rigetto dell’incidente di esecuzione. La vicenda riguarda l’esecuzione della confisca per equivalente, disposta con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Bologna n. 2931/2023 nei confronti di una persona condannata per reati tributari, per complessivi euro 393.673,04. La Procura generale aveva disposto la confisca di euro 5.045,16 depositati su un conto BPER e di euro 1.179,94 su una carta prepagata, formalmente intestati alla ricorrente. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che i beni fossero nella sostanziale disponibilità del condannato, considerando la società un mero schermo: il condannato deteneva il 99% delle quote, era socio accomandatario e amministratore e disponeva di delega illimitata sul conto; erano inoltre state rilevate movimentazioni e prelievi non giustificati con l’attività sociale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 322-ter c.p., sostenendo che la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità della persona fisica avrebbe richiesto la previa individuazione del profitto, la verifica del patrimonio della società beneficiaria dell’evasione (Logos s.r.l.) e l’accertamento dell’impossibilità di procedere alla confisca diretta. Ha inoltre contestato la nozione e la quantificazione del profitto, sostenendo che occorresse determinarne la concreta consistenza patrimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica quanto alla definizione del profitto, all’incapienza della Logos s.r.l. e alla mancata preventiva escussione del suo patrimonio; ha contestato che tali questioni fossero nuove e ha sostenuto che la liquidazione e il fallimento della società non dimostrassero l’incapienza senza ulteriori indagini. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il profitto era già stato individuato e quantificato dal titolo irrevocabile, non sindacabile in sede esecutiva; la confisca per equivalente non richiede una preventiva e infruttuosa ricerca capillare dei beni dell’ente quando dagli atti emergano elementi concreti che rendano impraticabile la confisca diretta; la disponibilità rilevante non coincide con la titolarità formale. Le doglianze motivazionali chiedevano inoltre una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. La società è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il presupposto giuridico della censura sulla necessità di una preventiva e infruttuosa aggressione del patrimonio della società beneficiaria: in materia di reati tributari è sufficiente che dagli atti risultino elementi concreti dai quali desumere l’impossibilità di procedere utilmente alla confisca diretta. Nel caso concreto, la liquidazione della Logos s.r.l. nel 2015, la cancellazione dal registro delle imprese nel 2017, il fallimento nel 2018 e l’assenza di rapporti bancari attivi sequestrabili negli accertamenti del 2024 erano stati ritenuti idonei a dimostrare tale impossibilità. La contestazione della quantificazione del profitto mirava a rimettere in discussione l’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile e non rientrava nei poteri del giudice dell’esecuzione. La Corte ha inoltre confermato che la disponibilità dei beni ai fini della confisca per equivalente può essere sostanziale e sussistere anche in presenza di intestazione formale a una società-schermo; gli elementi relativi alla partecipazione, ai poteri gestori, alla delega bancaria e alle movimentazioni erano stati valutati dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la motivazione è stata ritenuta esistente e logicamente coerente: le censure proponevano una diversa lettura delle risultanze e non individuavano un’effettiva omissione o frattura logica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nell'affermare che, in materia di reati tributari, la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica non presuppone una preventiva e infruttuosa esecuzione sul patrimonio dell'ente, essendo sufficiente che dagli atti emergano elementi concreti dai quali desumere l'impossibilità di procedere utilmente alla confisca diretta del profitto nei confronti della società che ne abbia beneficiato.

    La confisca per equivalente nei confronti della persona fisica non richiede la preventiva e infruttuosa esecuzione sui beni dell’ente beneficiario, se dagli atti emergono elementi concreti che rendono impossibile o non utile la confisca diretta.

  • art. 322-ter c.p.

    Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la nozione di disponibilità rilevante ai fini della confisca per equivalente non coincide con la titolarità formale del bene, ma comprende ogni situazione nella quale il soggetto eserciti un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.

    Ai fini della confisca per equivalente, la disponibilità dei beni è una relazione sostanziale: può sussistere anche quando il bene è formalmente intestato a un terzo, se il condannato esercita su di esso un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    È principio consolidato che il giudice dell'esecuzione non può sindacare il merito dell'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile, ma soltanto verificarne la corretta attuazione.

    Nel giudizio di esecuzione il giudice non può rivedere l’accertamento irrevocabile sul merito o sulla quantificazione del profitto, ma deve limitarsi a verificare la corretta attuazione del titolo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Secondo il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite, «esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali».

    Il vizio di motivazione non consente alla Cassazione di rivalutare i fatti o di sostituire una diversa ponderazione delle prove a quella del giudice di merito; il controllo riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non ricorra assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di reati tributari, la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica non è subordinata alla preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio dell’ente beneficiario del profitto, quando dagli atti emergano elementi concreti sufficienti a dimostrare l’impossibilità di procedere utilmente alla confisca diretta.
  • La disponibilità rilevante per la confisca per equivalente è una relazione di fatto e non coincide necessariamente con la titolarità formale; possono essere confiscati beni intestati a una società quando il condannato ne eserciti il controllo sostanziale e la società risulti un mero schermo.
  • Nel giudizio di esecuzione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento contenuto nel titolo irrevocabile, compresa la determinazione del profitto confiscabile; il controllo del giudice dell’esecuzione riguarda la corretta attuazione del titolo.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non ricorre per il solo fatto che la parte proponga una lettura alternativa delle risultanze: il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoOmesso versamento
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati tributari
IstitutiConfisca

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