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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11879/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto da Mei Roberto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n.4 c.p.), riducendo l'aggravante di cui all'art. 61, n.5 c.p.. Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità dell'udienza del 22/04/2022 per omessa traduzione dell'imputato in aula (violazione artt. 420 ter e 179 c.p.p.), 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, 3) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio. Il motivo decisivo ha riguardato la sopravvenuta modifica della procedibilità del reato di furto (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che, nella formulazione vigente, rende il furto procedibile a querela salvo talune eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è divenuta improcedibile per difetto di querela: non risultando presentata querela e risultando la modificazione normativa sopravvenuta (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che ha resa la procedibilità, l'azione non può proseguire. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo (nullità udienza per mancata traduzione), per cui la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela prevale e assorbe le altre censure; pertanto annullamento senza rinvio e fine del procedimento penale.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso la circostanza aggravante richiamata dall'accusa

  • art. 624, art. 625 comma primo n. 4 cod. pen.

    Norme che definiscono il reato contestato (furto aggravato nella forma addebitata)

  • art. 420 ter e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme procedurali invocate dal ricorrente per contestare la mancata traduzione in aula e la presunta nullità dell'udienza

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2 comma 1 lett. i)

    Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto, rendendolo in molti casi procedibile a querela della persona offesa

  • art. 624 comma 3 cod. pen.

    "[...] è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis"

    Testo vigente che stabilisce la procedibilità a querela del reato di furto, con specifiche eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio

  • art. 625 cod. pen. (numeri 7 e 7 bis)

    Individua le circostanze che, se presenti, consentono di procedere d'ufficio anche per reati altrimenti querelabili

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che ricorrano ipotesi che consentirebbero diversa pronuncia; la sua mancanza porta all'annullamento senza rinvio

  • Cass. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023 (Platon)

    Giurisprudenza richiamata che afferma che la sopravvenuta modificazione della procedibilità (introduzione della procedibilità a querela) non costituisce di per sé abolitio criminis e non sempre incide sull'ammissibilità del ricorso; tuttavia possono sussistere profili procedurali tali da rendere improcedibile l'azione

Massime di principio

  • Se, dopo il fatto e prima del giudicato finale, la normativa modifica la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela, l'assenza di querela può rendere l'azione penale improcedibile; in tal caso la sentenza può essere annullata senza rinvio.
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità non è automaticamente abolitio criminis: normalmente non rende ammissibile un ricorso che non fosse già fondato, salvo che vengano fatti valere profili procedurali concreti e non manifestamente infondati (es. nullità d'udienza) che incidono sul prosieguo dell'azione.
  • Il difensore deve sollevare e documentare tempestivamente nullità procedurali rilevanti (per esempio mancata traduzione in aula) e chiedere specifiche pronunce, perché la mancata autonoma decisione del giudice su tali questioni può determinare effetti decisivi sul prosieguo del processo.
  • Quando l'azione penale diventa improcedibile per difetto di querela, le altre censure substantive vengono assorbite: non si procede a nuovo esame del merito del reato se l'azione è estinta o improcedibile.
  • Prima di procedere in caso di reati la cui procedibilità è stata modificata, verificare sempre la presenza o meno della querela e le eventuali eccezioni che consentono procedibilità d'ufficio (es. incapacità della persona offesa, circostanze dell'art. 625).

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