Cassazione Penale, Sentenza n. 06208/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione: si censura l'errata indicazione della data di decorrenza della pena (indicata al 17/07/2023 invece che al 28/03/2017), il mancato rispetto dell'ordinanza di unificazione per continuazione del 04/07/2025 che aveva rideterminato la pena complessiva, e la mancata applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla fungibilità dei periodi di detenzione sofferti senza titolo; viene inoltre dedotta carenza di motivazione e omesso esame delle questioni sollevate
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. non supera il limite di fungibilità previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e ha indicato che il giudice dell'esecuzione doveva verificare le date di consumazione dei reati costituenti il reato continuato e procedere, se del caso, alla scissione del reato continuato per individuare la parte di pena suscettibile di fungibilità con i periodi detentivi sofferti senza titolo. In sostanza la decisione impugnata è viziata per insufficiente scrutinio delle date e per omessa applicazione dei principi di fungibilità; la Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato e lo ha rimesso al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame conforme ai principi indicati
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La norma limita la fungibilità dei periodi di custodia cautelare o pena scontata sine titulo alle sole detenzioni verificatesi dopo la commissione del reato per il quale deve essere eseguita la pena; non consente di imputare a pena per reati commessi successivamente periodi di detenzione anteriori
Regola l'unificazione dei reati per continuazione; la Corte precisa che l'unificazione non modifica il principio di non fungibilità previsto dall'art. 657, comma 4
Riguarda il cumulo delle pene; la giurisprudenza richiede il cumulo parziale delle porzioni di pena residue quando il nuovo reato è commesso dopo la rimessione in libertà
Richiamato quale riferimento ai limiti del cumulo; la Corte evidenzia che le limitazioni al cumulo operano in relazione ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2014
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la norma prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tenga conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati e risponde all'esigenza logico-giuridica che la pena segua e non preceda il reato
Confermata la legittimità della barriera temporale di art. 657, comma 4; la Corte di legittimità applica questo principio per escludere la fungibilità di periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato oggetto di esecuzione
Massime di principio
- L'unificazione dei reati ex art. 671 cpp non elimina il divieto di fungibilità previsto dall'art. 657, comma 4: va sempre verificata la temporalità degli episodi costituenti il reato continuato
- Quando esiste un periodo ininterrotto di detenzione, il giudice dell'esecuzione deve accertare le date di consumazione di ciascun episodio del reato continuato e, se necessario, 'scindere' il continuato per individuare la parte di pena rispetto alla quale è possibile applicare la fungibilità
- La pena o la custodia cautelare scontata senza titolo può essere computata solo se riguarda un periodo successivo alla commissione del reato per il quale si esegue la pena; i periodi anteriori non possono essere trasferiti a pene per reati commessi successivamente
- In presenza di reati commessi in tempi diversi, non è lecito operare un cumulo globale e indiscriminato; occorre valutare cumuli parziali quando il nuovo reato è successivo alla cessazione dell'espiazione o alla rimessione in libertà
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente il proprio accertamento sulle date, sui titoli di pena e sulla possibile detrazione dei periodi di detenzione sofferti senza titolo; mancanza di tale motivazione integra vizio della decisione
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