Cassazione Penale, Sentenza n. 00993/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di €240.683,37 disposto nel procedimento per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione del principio di proporzionalità e del principio affermato dalle Sezioni Unite (Massini) che esclude la solidarietà passiva tra concorrenti, lamentando che il Tribunale ha sequestrato l'intero profitto a ciascun coindagato senza verificare la quota effettivamente conseguita e basandosi su una presunta comunione coniugale non provata; (2) violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), per aver omesso preventiva e concreta verifica della possibilità di procedere alla confisca diretta nei confronti della ditta "Huai En"; (3) incompetenza territoriale del Tribunale di Savona, sostenendo che il primo procedimento era stato iscritto dalla Procura di Milano e che pertanto la competenza sarebbe di Milano.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il motivo relativo alla competenza territoriale (terzo motivo), confermando che il reato più risalente si è consumato nel 2017 e che il luogo di accertamento ricade nel circondario di Savona; ha inoltre ritenuto generico e infondato il secondo motivo, condividendo la valutazione del Tribunale che, trattandosi di ditta individuale con patrimonio coincidente con quello dei titolari e con difficoltà di escussione dei beni dell'amministratrice residente all'estero, la confisca diretta sull'ente non fosse praticabile. Ha, invece, accolto il primo motivo: la Corte ha ritenuto che GIP e Tribunale del Riesame hanno violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Massini) disponendo il sequestro dell'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascun concorrente senza individuare la quota effettiva di arricchimento di ciascuno; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile nei confronti del ricorrente e ha rinviato al Tribunale di Savona per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa nel primo motivo come parametro di ricostruzione della comunione/quote patrimoniali; la Corte non ha ritenuto provata l'indivisa contitolarità tale da giustificare il sequestro dell'intero profitto contro ciascuno.
Invocato dalla difesa in relazione ai requisiti dell'adozione della misura; la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale e ha ritenuto insussistente la piena giustificazione del sequestro per l'intero ammontare.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge; i motivi sono stati esaminati alla luce di tale disposizione.
Fattispecie di reato contestata (fra l'altro) al ricorrente: evasione/illecito tributario mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Regola la confisca per equivalente; la questione significativa è l'applicazione del rimedio quando il profitto è un "risparmio di spesa" e la Corte ha valutato i limiti di applicazione e la necessità di motivare l'impossibilità della confisca diretta sull'ente.
Criterio sulla competenza per reati connessi; la Corte lo ha applicato per stabilire che, individuato il reato più risalente, la competenza è di Savona.
Disposizioni speciali sulla competenza per i reati di emissione di fatture; la Corte ha chiarito che la regola che radica la competenza nel PM che per primo iscrive opera solo per emissioni multiple nello stesso periodo d'imposta e non si applica al caso in esame.
Sezioni Unite, sent. n. 13783/2025 (Massini)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali
Principio centrale: la confisca (anche preventiva finalizzata alla confisca) va commisurata alla quota effettiva di profitto di ciascun concorrente; l'eccezione della ripartizione paritaria è residuale e solo in mancanza di elementi per individuare le quote.
Giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 283/2018; Sez. 3 n. 17192/2022; Sez. 3 n. 47459/2018; Sez. 3 n. 31517/2020; Sez. 3 n. 29519/2019; Sez. 3 n. 34167/2025 - Norcia)
Richiami a precedenti che trattano consumo del reato (momento di emissione della fattura), criteri di competenza e limiti nella confisca per equivalente; la Corte le usa per motivare sul momento consumativo e per confermare i limiti alla confisca solidale.
Massime di principio
- In caso di concorso di più persone in reati tributari, la confisca per equivalente deve essere commisurata alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente; solo se la quota non è individuabile e non emergono elementi probatori utili, è ammissibile una ripartizione paritaria.
- Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare specificamente la quantificazione della quota confiscabile per ciascun soggetto e non può limitarsi a presunzioni non documentalmente fondate (es. mera affermazione di comunione coniugale senza prove).
- Il principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente impone di privilegiare, quando possibile, la confisca diretta nei confronti dell'ente che ha materialmente beneficiato del risparmio d'imposta; tuttavia, se l'ente è una ditta individuale (patrimonio non separato) o l'escussione è concretamente impraticabile (es. soggetto residente all'estero), il sequestro sui patrimoni dei titolari può essere legittimo ma richiede adeguata motivazione.
- Per la determinazione della competenza territoriale, il criterio del "primo reato" si applica identificando il reato più risalente e il luogo in cui è stato accertato (momento di emissione della fattura per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000); la regola che radica la competenza nel PM che per primo iscrive la notizia di reato opera soltanto per emissioni multiple nello stesso periodo d'imposta.
- In sede di riesame e di decisione cautelare il giudice deve bilanciare la proporzionalità della misura con l'effettivo vantaggio illecito conseguito: misure ablative eccessive rispetto al profitto allegato possono essere annullate in cassazione e rinviate per nuovo esame.
- La cassazione può annullare il provvedimento limitatamente ai profili viziati (annullamento parziale) e rinviare al giudice di merito perché integri la motivazione o ridetermini la misura secondo i principi indicati.
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