Cassazione Civile, Ordinanza n. 03160/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, recuperando a tassazione interessi passivi dedotti dal contribuente per una minore imposta pari a euro 31.810,00, in relazione a un acquisto immobiliare in realtà avvenuto nel 2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto senza successo davanti alla CTP e poi alla CTR. In cassazione ha proposto due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 110 TUIR: secondo il ricorrente, poiché gli interessi passivi erano stati effettivamente sostenuti nel 2003 per euro 472.000 e risultavano inerenti all'impresa, il costo sarebbe stato deducibile in quell'anno a prescindere dal fatto che il contratto di acquisto fosse stato stipulato prima o dopo il loro pagamento; richiamava anche un precedente di legittimità sull'inerenza degli interessi passivi e sosteneva che la deduzione dovesse essere riconosciuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio della decisione impugnata né il contenuto dell'avviso di accertamento: la questione non era l'inerenza degli interessi passivi alla gestione d'impresa, ma la loro competenza temporale, cioè se dovessero essere imputati al 2003 o al 2004. Il precedente richiamato dal ricorrente escludeva la necessità di indagare sulla riferibilità del costo per interessi passivi alla gestione aziendale, ma non derogava al principio generale di competenza, non superato dall'art. 96 TUIR. Poiché l'atto impositivo contestava solo la competenza dell'onere, il ricorso è stato ritenuto fuori centro. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità per competenza degli interessi passivi; la Corte non nega il principio generale di competenza, ma rileva che la censura era fuori tema rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente unitamente all'art. 109 TUIR; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione, essendo il motivo dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza.
La disciplina sulla deduzione degli interessi passivi non è considerata derogatoria del principio generale di competenza temporale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il testo applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'effettivo contenuto dell'atto impositivo; se censura una questione diversa, il ricorso è inammissibile.
- La deducibilità degli interessi passivi non esclude l'applicazione del principio generale di competenza temporale: la verifica dell'inerenza del costo è distinta dalla verifica dell'esercizio in cui il costo deve essere imputato.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali sull'inerenza di un costo non è sufficiente quando la controversia riguardi esclusivamente la corretta imputazione per competenza a un diverso periodo d'imposta.
- La disciplina speciale sulla deduzione degli interessi passivi non deroga, di per sé, al criterio generale di competenza sancito dal TUIR.
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