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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava un giudizio di legittimità promosso da un ente pubblico economico/datore di lavoro nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato e avente ad oggetto differenze retributive. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, i lavoratori resistenti si sono costituiti con controricorso. Prima dell'udienza, la parte ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente; sull'atto era apposto il visto del difensore dei controricorrenti, munito di procura con potere di accettazione della rinuncia. Il ricorso non è stato quindi esaminato nel merito, perché la Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e i suoi effetti estintivi nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, vi era comunque adesione/accettazione del difensore dei controricorrenti. Ne è conseguito che non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. La Corte ha anche escluso la pronuncia sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del tenore della decisione.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o dal solo difensore munito di mandato speciale; non è richiesta l'accettazione delle controparti per produrre l'effetto estintivo.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato in via comparativa per evidenziare che, a differenza della rinuncia nel processo ordinario, in cassazione l'accettazione delle altre parti non è necessaria.

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna alle spese non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati autorizzati con mandato speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude, per il tenore della pronuncia estintiva, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato cui si rapporta l'eventuale ulteriore importo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto ritualmente sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione delle controparti.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti servono principalmente a consentire l'adesione alla rinuncia, utile a evitare la condanna del rinunciante alle spese processuali.
  • L'adesione delle controparti alla rinuncia, da parte loro o tramite difensori muniti di mandato speciale, impedisce la pronuncia sulle spese.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, non vi è spazio per la decisione sul merito dell'impugnazione e, in base al tenore della pronuncia, può escludersi anche l'ulteriore importo per contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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