Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di legittimità promosso da un ente pubblico economico/datore di lavoro nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato e avente ad oggetto differenze retributive. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, i lavoratori resistenti si sono costituiti con controricorso. Prima dell'udienza, la parte ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente; sull'atto era apposto il visto del difensore dei controricorrenti, munito di procura con potere di accettazione della rinuncia. Il ricorso non è stato quindi esaminato nel merito, perché la Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e i suoi effetti estintivi nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, vi era comunque adesione/accettazione del difensore dei controricorrenti. Ne è conseguito che non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. La Corte ha anche escluso la pronuncia sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del tenore della decisione.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
norma richiamata per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o dal solo difensore munito di mandato speciale; non è richiesta l'accettazione delle controparti per produrre l'effetto estintivo.
richiamato in via comparativa per evidenziare che, a differenza della rinuncia nel processo ordinario, in cassazione l'accettazione delle altre parti non è necessaria.
la condanna alle spese non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude, per il tenore della pronuncia estintiva, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si rapporta l'eventuale ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto ritualmente sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione delle controparti.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti servono principalmente a consentire l'adesione alla rinuncia, utile a evitare la condanna del rinunciante alle spese processuali.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia, da parte loro o tramite difensori muniti di mandato speciale, impedisce la pronuncia sulle spese.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, non vi è spazio per la decisione sul merito dell'impugnazione e, in base al tenore della pronuncia, può escludersi anche l'ulteriore importo per contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti processuali.
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