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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06935/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per minaccia grave è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia grave. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella valutazione del quadro probatorio, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle prove acquisite nei giudizi di merito. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo che il fatto non integrasse il delitto contestato perché, a suo dire, mancava un danno effettivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova lettura delle prove, e il secondo manifestamente infondato, chiarendo che il delitto di minaccia grave è un reato di pericolo concreto e non richiede un danno effettivo, essendo sufficiente una condotta ex ante idonea a realizzarlo.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Il delitto di minaccia grave è qualificato come reato di pericolo concreto: non è necessario un danno effettivo, ma basta una condotta idonea, valutata ex ante, a realizzarlo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste dell'errore di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze di fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando non individua specifici travisamenti di prova o illogicità manifeste del ragionamento decisorio, ma si risolve in una critica alternativa del quadro probatorio.
  • Il delitto di minaccia grave ha natura di reato di pericolo concreto: la sua configurabilità non richiede l'effettivo verificarsi di un danno, essendo sufficiente che la condotta appaia ex ante idonea a realizzarlo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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