Cassazione Penale, Ordinanza n. 17834/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un soggetto detenuto o comunque in espiazione di pene concorrenti ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che gli aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Con l'unico motivo ha censurato il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice di sorveglianza, sostenendo che il diniego fosse fondato su un ingiustificato apprezzamento del pericolo di reiterazione di reati. La Corte ha però rilevato che il tribunale aveva correttamente valorizzato l'inidoneità del domicilio indicato, risultante dalle informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, come prerequisito necessario per la misura; il ricorrente non ha offerto alcuna critica idonea a scalfire tale motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse né illegittima né mancante o contraddittoria, perché conforme al principio secondo cui l'affidamento in prova presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo, necessario per la reperibilità del soggetto e per l'attuazione e il controllo del programma di reinserimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede, implicitamente, la disponibilità di un domicilio idoneo alla costante reperibilità del condannato e al controllo del servizio sociale; in difetto, il giudice può negare il beneficio senza ulteriori valutazioni di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità di un domicilio idoneo, quale requisito implicito della misura, perché il soggetto deve essere stabilmente reperibile per l'attuazione del programma trattamentale e per i controlli del servizio sociale.
- Se il domicilio indicato dal condannato risulta inidoneo sulla base di elementi istruttori acquisiti dal giudice, il diniego dell'affidamento in prova può fondarsi su tale solo dato, senza che sia necessario procedere a un ulteriore giudizio prognostico favorevole sul merito della richiesta.
- Quando la motivazione del provvedimento di sorveglianza è coerente con il requisito del domicilio idoneo e il ricorrente non indica specifiche ragioni di illogicità o contraddittorietà, il ricorso per cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →