Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, delle cartelle di pagamento presupposte e degli atti di accertamento a monte. La commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, salvo che per l'ICI dovuta a un comune, ritenendo irregolare la notificazione delle cartelle perché eseguita tramite operatore di posta privata. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, sostenendo la legittimità della notifica delle cartelle tramite operatore privato; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., affermando che la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; il contribuente ha resistito con controricorso/memoria; il comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Ha indicato che il giudice di rinvio dovrà applicare il principio secondo cui, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti amministrativi e tributari, come la cartella di pagamento, è valida se eseguita tramite operatore postale privato in possesso della licenza individuale. Ha inoltre precisato che, se la notifica della cartella risulterà valida, diviene superfluo esaminare la notifica degli atti di accertamento prodromici; inoltre, una cartella divenuta definitiva perché non impugnata nei termini non può essere aggirata impugnando l'atto successivo per far valere vizi della cartella stessa. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999
Nel regime successivo alla parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica a mezzo operatore postale privato è valida per gli atti amministrativi e tributari, come la cartella di pagamento, se l'operatore è titolare della licenza individuale; l'esclusione riguarda gli atti giudiziari e le violazioni del Codice della strada.
art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999
È richiamato quale titolo abilitativo specifico che consente all'operatore postale privato di effettuare validamente la notificazione degli atti tributari nel periodo considerato.
La censura sul raggiungimento dello scopo della notificazione è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
La mancata impugnazione della cartella entro sessanta giorni ne determina la definitività, con preclusione a far valere successivamente vizi dell'atto presupposto mediante impugnazione dell'atto consequenziale.
art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile, ma non può essere utilizzata per contestare vizi di un atto presupposto ormai definitivo, salvo vizi propri dell'atto successivo.
Massime di principio
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti impositivi e tributari eseguita tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida; l'inesistenza della notificazione resta ipotesi residuale e limitata a casi eccezionali.
- Se la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, essa diventa definitiva e non possono essere fatti valere i suoi vizi attraverso l'impugnazione di un atto successivo autonomamente impugnabile.
- Quando la validità della cartella di pagamento è accertata, è superfluo esaminare eventuali vizi della notifica degli atti di accertamento prodromici, perché la questione perde rilievo in presenza della definitività dell'atto presupposto.
- L'atto consequenziale può essere impugnato solo per vizi propri; non è consentito contestarlo per dedurre irregolarità di un atto precedente ormai consolidato.
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