Cassazione Penale, Sentenza n. 41547/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/05/2024 per omessa indicazione, nel provvedimento di cumulo del 28/02/2024 (n. 286/2024), di precedenti titoli/cumuli (in particolare il cumulo n. 429/2015, comprensivo dei provvedimenti n. 573/2011 e n. 455/2008). Il ricorrente ha chiesto che nel nuovo provvedimento di cumulo siano inserite anche le pene già espiate o indicate in precedenti cumuli perché la loro omissione impedirebbe l'accesso ai benefici penitenziari (art. 16-nonies L. 82/1991). Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 663 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli, rilevando che il provvedimento impugnato si è limitato a considerare la sola fungibilità delle pene senza valutare la specifica richiesta difensiva di inserire nel cumulo le condanne già oggetto di precedenti titoli anche se in parte o totalmente espiate, quando ciò possa incidere sul criterio moderatore ex art. 78 c.p. o sull'accesso a benefici penitenziari. La Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha affermato che nel cumulo devono essere inserite non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possano avere riflesso sul cumulo materiale o sui requisiti per i benefici, e ha ordinato che il nuovo giudizio si conformi a tali principi.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa come parametro di legittimità del provvedimento di esecuzione; la Corte ha valutato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a questo articolo.
art. 416-bis, comma 3, cod. pen.
Citato in relazione all'annotazione sul casellario e all'inserimento dell'attenuante; la Corte aveva parzialmente accolto l'istanza su questo profilo nell'ordinanza impugnata.
Norma sui benefici penitenziari; il ricorrente ha invocato l'inserimento dei precedenti nel cumulo per potervi accedere e la Corte ha ritenuto che titoli anche già espiati devono essere considerati se rilevanti ai fini dell'ammissione ai benefici.
Richiamato come criterio moderatore che può essere inciso dall'esistenza di precedenti condanne: la Corte ha affermato che anche pene già espiate possono influire sul calcolo ai fini del criterio moderatore e quindi devono essere annotate nel cumulo se rilevanti.
Massime di principio
- Nel cumulo delle pene devono essere inserite non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano incidere sul criterio moderatore (art. 78 c.p.) o sul cumulo materiale, specie in vista dell'accesso ai benefici penitenziari.
- La valutazione della fungibilità delle pene è distinta dalla valutazione dell'opportunità o della necessità di indicare titoli già eseguiti: il giudice dell'esecuzione deve rispondere espressamente alla specifica istanza che mira all'inserimento dei precedenti per l'accesso ai benefici, non limitandosi a considerazioni generiche sulla fungibilità.
- I presupposti per il concorso di pene devono essere determinati con riguardo alla data di commissione dei reati e non possono dipendere da eventi casuali come la diversa data di irrevocabilità o di esecuzione delle singole sentenze.
- L'omissione di indicare nel provvedimento di cumulo titoli rilevanti per la maturazione dei requisiti temporali per benefici può determinare l'illegittimità del provvedimento e legittima l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili il giudice di rinvio deve riesaminare il cumulo alla luce dei principi di ragionevolezza e uniformità di trattamento indicati dalla giurisprudenza, valutando espressamente l'incidenza dei precedenti anche se in parte espiati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41392/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →