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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17077/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta (bancarotta impropria e preferenziale) commessi quale liquidatore della società Aqua s.r.l.: si contestava la carenza, incoerenza e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, la mancata valorizzazione di documentazione e dichiarazioni della difesa, la non considerazione della giustificazione consistente nel tentativo di evitare il fallimento tramite vendita di immobili, e la errata valutazione in sede di dosimetria della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante e della possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per l'età (ultrasettantenne). Il motivo di cassazione era proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero nella ripetizione di argomentazioni già svolte in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale, senza rilevare contraddizioni decisive o manifeste illogicità nella motivazione. La Cassazione ha richiamato il principio che non le compete una rivalutazione del merito probatorio e che è inammissibile la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti. Confermata, pertanto, la responsabilità penale e la quantificazione della pena stabilita dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    art. 216, comma 3, legge fall.

    Norma relativa alla bancarotta impropria: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del liquidatore per aver aggravato il dissesto omettendo di richiedere il fallimento e compiendo pagamenti pregiudizievoli

  • art. 223, comma 1, n. 4, legge fallimentare

    art. 223, comma 1, n. 4, legge fall.

    Disposizione concernente la bancarotta preferenziale; la sentenza ha valorizzato pagamenti effettuati a favore di alcuni creditori in danno della massa come elementi di preferenza ingiustificata

  • art. 224, legge fallimentare

    Norma integrativa sul reato fallimentare richiamata nella imputazione complessiva; utilizzata come quadro normativo dei reati contestati

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

    Aggravante prevista dalla legge fallimentare; la Corte ha ritenuto applicabile tale aggravante e ha valutato le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante

  • art. 163, terzo comma, codice penale

    art. 163, terzo comma, cod. pen.

    Regola sulla sospensione condizionale della pena per gli ultrasettantenni; la Corte ha ritenuto incompatibile la concessione del beneficio alla luce della misura della pena ed del precedente penale

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha valutato che il motivo fosse inammissibile per essere mera ripetizione delle censure già disattese in appello

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede il merito probatorio: il ricorso che si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti senza evidenziare contraddizioni manifeste nella motivazione è inammissibile.
  • Se primo e secondo grado condividono un percorso argomentativo coerente, le motivazioni si integrano formando un unico corpo logico: il ricorrente deve puntare a dimostrare specifiche incoerenze o errori logico-giuridici nella motivazione dell'appello.
  • La mera ripetizione delle stesse censure già respinte in appello non costituisce critica argomentata ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; occorre muovere censure specifiche e nuove o mostrare palesi illogicità.
  • In sede di dosimetria della pena il giudice di merito può ritenere prevalente un'aggravante rispetto alle attenuanti quando la gravità del dissesto, la pluralità dei pagamenti preferenziali e un precedente specifico giustifichino tale scelta.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena per l'età è esclusa se la pena ed il profilo della responsabilità (nonché precedenti) rendono incompatibile il beneficio; l'età da sola non garantisce l'automatica concessione.

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