Sentenza n. 515/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale n. 42 del 20 giugno 2025 del Sindaco del Comune di Montignoso, notificata il 23 giugno 2025, denominata "Limitazione orario di apertura delle attività ubicate in Loc. Cinquale in Piazza De Andrè dal 27 giugno 2025 al 15 settembre 2025" con la quale è stata disposta "la chiusura delle attività aperte al pubblico in Piazza De Andrè in Montignoso loc. Cinquale, nello stabile censito al catasto foglio 21, mappale 1199, subalterni da n. 1 a 51 e n. 62 a 99 dalle ore 2:30 alle ore 7:00, per il periodo che va dal 27/6/2025 al 15/09/2025" ai sensi dell’art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000 nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese le indicate "numerose segnalazioni" di "residenti e turisti", il "verbale della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia svoltasi in data 18/06/2025" e comunque ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la chiusura delle attività aperte al pubblico in Piazza De André, dalle ore 2:30 alle ore 7:00, dal 27 giugno al 15 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l’ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, deducendo l’insussistenza dei presupposti della contingibilità e urgenza. In particolare, contestava l’esistenza di una situazione straordinaria, imprevedibile ed emergenziale, rilevando che la vita notturna nella zona era stabile e risalente nel tempo; sosteneva che il degrado e gli schiamazzi fossero imputabili soprattutto alla discoteca vicina e ad altri esercizi, non alla propria attività; contestava il numero delle segnalazioni e l’assenza di specifici accertamenti di Arpat; affermava che l’amministrazione avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti ordinari, quali un tavolo di concertazione e l’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine. Deduceva inoltre disparità di trattamento, poiché l’ordinanza avrebbe colpito soltanto la propria attività e un altro locale, lasciando aperti altri esercizi operanti nella stessa zona e nelle medesime fasce orarie. Infine denunciava sviamento di potere, richiamando la partecipazione di un assessore comunale a un’assemblea condominiale relativa agli arredi e all’aiuola ecologica della piazza. La ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno, quantificato in euro 8.342,00 per il calo di fatturato asseritamente derivante dalla riduzione dell’orario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento perché l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti il 16 settembre 2025, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha tuttavia esaminato la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in ragione della domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente: la situazione di disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno risultava dagli esposti e dagli elementi emersi nella riunione tecnica presso la Prefettura, nonché dalla relazione della Polizia Municipale, ed era sostanzialmente incontestata quanto alla sua esistenza. L’urgenza non è esclusa dal carattere risalente o periodico della situazione, essendo sufficiente la sua attualità al momento dell’adozione e l’idoneità della misura a fronteggiarla. Il requisito della contingibilità ricorreva perché, per l’estate 2025, non risultavano strumenti ordinari altrettanto immediati ed efficaci; i controlli di polizia erano stati intensificati, ma ritenuti da soli insufficienti. Non rilevava che i comportamenti disturbanti fossero ascrivibili anche ad altri soggetti, poiché l’ordinanza non aveva natura sanzionatoria, ma mirava preventivamente a limitare l’accesso alle bevande alcoliche in prossimità della discoteca. La delimitazione della misura agli esercizi situati nella piazza era ritenuta ragionevole, in considerazione della presenza di abitazioni, alberghi, esposti e precedenti episodi di disturbo e vandalismo. Le censure relative all’assemblea condominiale e al presunto sviamento sono state ritenute irrilevanti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’ordinanza era legittima. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 54, del potere sindacale esercitato mediante l’ordinanza.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Consente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, motivati, per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’attualità del pericolo, dell’urgenza e dell’assenza di strumenti ordinari altrettanto efficaci e immediati.
Consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori anche quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Applicato per dichiarare improcedibile la domanda di annullamento, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente dopo la cessazione dell’efficacia temporale dell’ordinanza.
Massime di principio
- Il requisito dell’urgenza necessario per l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non richiede che la situazione di pericolo sia nuova, imprevedibile o inedita: è sufficiente che essa sia attuale al momento dell’adozione e che l’intervento sia idoneo a fronteggiarla.
- La contingibilità ricorre quando, avuto riguardo alla situazione concreta e ai tempi disponibili, non siano individuabili strumenti ordinari capaci di assicurare un intervento altrettanto immediato ed efficace; la possibilità di predisporre soluzioni strutturali per il futuro non esclude il ricorso al potere extra ordinem per fronteggiare l’emergenza nell’immediato.
- Un’ordinanza che limita gli orari degli esercizi commerciali per prevenire disturbi alla quiete pubblica non ha natura sanzionatoria e può essere legittimamente rivolta agli esercenti della zona interessata anche se i comportamenti disturbanti sono materialmente posti in essere dagli avventori o da altri operatori.
- La delimitazione territoriale di una misura contingibile e urgente è ragionevole quando corrisponde all’area concretamente interessata dal fenomeno di disturbo e risulta sorretta da elementi istruttori quali esposti, presenza di abitazioni e strutture ricettive, precedenti episodi e risultanze delle forze di polizia.
- Quando l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti e viene meno l’interesse all’annullamento, la domanda caducatoria è improcedibile; se è stata proposta una domanda risarcitoria, il giudice deve comunque verificare la legittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
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