Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21096/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in danno della beneficiaria sulla base di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il reddito rilevante avrebbe superato i limiti di legge per effetto del cumulo con i redditi dei familiari conviventi. La interessata si era opposta deducendo di aver vissuto da sola in un primo periodo e, successivamente, di non dover cumulare il reddito del coniuge né quello dei suoi congiunti, poiché il giudizio presupposto era di separazione personale. Il Tribunale di Lucca aveva accolto l’opposizione, valorizzando la certificazione anagrafica e ritenendo non contestata la non convivenza con i familiari del marito; aveva inoltre escluso rilievo a una dichiarazione fiscale presentata dopo la conclusione del processo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la circostanza della convivenza era stata specificamente contestata sin dalla segnalazione reddituale e nella richiesta di revoca, sicché non poteva reputarsi pacifica; 2) violazione degli artt. 76, commi 1 e 3, e 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale escluso la rilevanza di una dichiarazione fiscale sopravvenuta, mentre ai fini della revoca occorre accertare il reddito effettivo con ogni elemento ritualmente acquisito, anche se emerso dopo la chiusura del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la non convivenza non poteva considerarsi fatto non contestato, perché l’Agenzia aveva impostato sin dall’origine la propria iniziativa sulla tesi opposta del cumulo reddituale, producendo anche elementi documentali contrari; il Tribunale avrebbe quindi dovuto valutare tutti gli elementi acquisiti. Ha inoltre precisato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la verifica dei presupposti reddituali e la revoca possono fondarsi sul reddito effettivo comunque accertato e su elementi anche sopravvenuti, senza che sia preclusa la valutazione di dichiarazioni fiscali presentate dopo la definizione del processo. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il fatto può dirsi non contestato solo se sia esplicitamente ammesso oppure se la difesa avversaria sia incompatibile con il suo disconoscimento; non basta una mera mancanza di contestazione formale quando la parte abbia già prospettato una tesi contraria sin dall’origine.

  • art. 76, commi 1 e 3, D.P.R. 115/2002

    Ai fini del patrocinio a spese dello Stato rileva il reddito effettivamente accertato; il superamento della soglia può essere desunto anche da elementi presuntivi o comunque ritualmente acquisiti, senza limitazioni fondate sulla sola scansione temporale della dichiarazione fiscale.

  • art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002

    La verifica dei requisiti reddituali va effettuata sulla base degli elementi idonei a dimostrare il reddito effettivo del richiedente, non essendo precluso l’uso di dati sopravvenuti pertinenti al periodo rilevante.

  • art. 136 D.P.R. 115/2002

    In materia civile la revoca del patrocinio rileva anche rispetto a modificazioni reddituali intervenute nel corso del processo; la norma non impone che l’accertamento avvenga solo pendente lite né esclude l’utilizzabilità di elementi documentali sopravvenuti.

  • art. 112 D.P.R. 115/2002

    In ambito penale la revoca può essere adottata in ogni momento, entro il limite quinquennale dalla definizione del processo, se risulti la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali; il richiamo serve a confermare la logica di controllo sulla persistenza dei presupposti.

  • art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002

    L’istanza di liquidazione può essere proposta anche dopo la definizione del processo, confermando che la conclusione del giudizio non impedisce, di per sé, l’esercizio dei poteri collegati al patrocinio e al controllo dei presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve accertare il reddito effettivo rilevante sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, senza attribuire una gerarchia rigida alle fonti di prova e senza escludere a priori documenti o dati sopravvenuti.
  • Ai fini dell’art. 115 c.p.c., un fatto non è da considerarsi non contestato quando la parte convenuta o opponente abbia già articolato sin dall’inizio una difesa incompatibile con il suo riconoscimento; la contestazione può risultare anche implicitamente dalla linea difensiva complessiva.
  • La presentazione della dichiarazione fiscale dopo la definizione del processo non rende di per sé inutilizzabile il relativo dato ai fini della verifica dei presupposti del patrocinio, se il documento è pertinente al periodo di riferimento e utile ad accertare il reddito effettivo.
  • La revoca del patrocinio può fondarsi su qualsiasi elemento idoneo a dimostrare il superamento della soglia reddituale, compresi elementi presuntivi o successivi, poiché la disciplina privilegia l’accertamento sostanziale della situazione economica rispetto a formalismi temporali.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la chiusura del processo non impedisce il controllo sulla persistenza o sulla sussistenza originaria dei requisiti economici, né limita in modo assoluto l’esercizio dei poteri del giudice sulla revoca.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.