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Sentenza

Sentenza n. 4000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 14920/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 14920/2025, che aveva annullato il rinnovo dell'autorizzazione della discarica adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 209 d.lgs. 152/2006, salvo la parte relativa all'accertamento del vincolo boschivo e dell'assenza dell'autorizzazione paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore discarica)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione regionale n. G03300 del 25 marzo 2024, con cui la Regione aveva preso atto dell'autocertificazione presentata dalla società e rinnovato, mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 209 d.lgs. 152/2006, il titolo autorizzatorio relativo a una discarica di rifiuti inerti. Il Comune aveva impugnato il rinnovo sostenendo che non ricorressero i presupposti della procedura semplificata, per la presenza di modifiche intervenute nel tempo, per la sopravvenienza di un vincolo boschivo, per l'assenza o l'inadeguatezza delle garanzie finanziarie e della documentazione ambientale, nonché per ulteriori vizi dell'autocertificazione e del provvedimento regionale. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo necessario un procedimento ordinario e una verifica attuale della conformità dell'impianto, anche paesaggistica. La società ha proposto appello articolando tre motivi: ha sostenuto che le modifiche fossero tutte non sostanziali e irrilevanti ai fini dell'art. 209; che il vincolo boschivo fosse successivo alla realizzazione delle opere e che l'ordine di demolizione fosse stato annullato per incompetenza; che la conferenza di servizi non costituisse indice di complessità incompatibile con il rinnovo semplificato. Ha inoltre contestato il sindacato del TAR, ritenendolo sostitutivo delle valutazioni amministrative. Il Comune ha resistito e riproposto i motivi assorbiti relativi, tra l'altro, a garanzie fideiussorie, VIA, contenuto dell'autocertificazione, durata e modifiche del titolo, violazione degli artt. 208 e 209 d.lgs. 152/2006, sviamento e mancata verifica dei rifiuti conferibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito e parzialmente accolto i tre motivi di appello. Ha escluso, anzitutto, che l'art. 209 d.lgs. 152/2006 richieda l'immutabilità dello stato di fatto rispetto all'autorizzazione originaria o che la presenza di modifiche, anche plurime, renda di per sé inapplicabile la procedura semplificata. La norma richiede invece l'attestazione della conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari; rileva quindi la legittimità delle modifiche, non la loro mera esistenza. Il giudice non può riqualificare in via sostitutiva modifiche già valutate dall'amministrazione come non sostanziali. Tuttavia, l'appello è stato respinto nella parte relativa al vincolo boschivo. Ai fini del rinnovo semplificato rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell'impianto al momento dell'istanza di rinnovo, non la sola situazione esistente al momento dell'autorizzazione originaria. Poiché il vincolo boschivo era sopravvenuto rispetto all'autorizzazione comunale del 2007 e insisteva su alcune opere dell'impianto, il rinnovo non poteva essere disposto mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 209, ma richiedeva la procedura ordinaria ex art. 208, con conferenza di servizi secondo il principio del contrarius actus. L'annullamento dell'ordine di demolizione per incompetenza non eliminava la rilevanza del vincolo sopravvenuto ai fini della scelta della procedura autorizzatoria. Le ulteriori censure del Comune sono state assorbite, perché la non applicabilità della procedura semplificata rendeva non necessario esaminarle. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nei limiti motivazionali indicati, con accoglimento parziale dell'appello e compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

    Disciplina la procedura ordinaria di autorizzazione e rinnovo; in presenza di un vincolo sopravvenuto che incide sulla conformità attuale dell'impianto, il rinnovo deve seguire la procedura ordinaria, con conferenza di servizi.

  • art. 209 d.lgs. 152/2006

    Consente il rinnovo semplificato mediante autocertificazione quando l'impresa, i mezzi e gli impianti siano conformi alle prescrizioni legislative e regolamentari. Non richiede l'immutabilità dello stato di fatto rispetto all'autorizzazione originaria, ma presuppone la conformità attuale dell'impianto; la presenza di un vincolo sopravvenuto impone invece il ricorso alla procedura ordinaria.

  • art. 29-novies d.lgs. 152/2006

    È richiamato nel contesto della qualificazione delle modifiche dell'impianto come non sostanziali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa nella riqualificazione delle modifiche già qualificate come non sostanziali.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato nella vicenda procedimentale con riguardo alla conclusione della conferenza di servizi; la conferenza è necessaria per la rivalutazione ordinaria dell'impianto in presenza di un vincolo sopravvenuto.

Massime di principio

  • Ai fini del rinnovo semplificato mediante autocertificazione, non è necessario che lo stato di fatto dell'impianto sia immutato rispetto all'autorizzazione originaria: ciò che rileva è l'attuale conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari.
  • La mera pluralità di modifiche qualificate dall'amministrazione come non sostanziali non consente al giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità, di riqualificarle come sostanziali mediante un sindacato sostitutivo; resta però necessario che tali modifiche siano legittime e conformi alla disciplina di settore.
  • Nel rinnovo di un'autorizzazione ambientale, la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica deve essere verificata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'istanza di rinnovo, non soltanto a quella sussistente al momento del rilascio dell'autorizzazione originaria.
  • La sopravvenienza di un vincolo boschivo o paesaggistico incidente sull'impianto impedisce il ricorso al rinnovo semplificato mediante autocertificazione e impone la procedura ordinaria, con rivalutazione mediante conferenza di servizi secondo il principio del contrarius actus.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potere

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