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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34190/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 16 dicembre 2025, contestando l’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche e incidente sulla pena. Ha sostenuto, in termini generici, che i precedenti penali non sarebbero stati effettivamente valutati ai fini del giudizio di maggiore pericolosità sociale. La vicenda riguardava l’inosservanza dell’ordine di espulsione, indicata nel testo come reato di cui all’art. 235 c.p.; l’imputato aveva già riportato condanne per il medesimo reato e le condotte erano state poste in essere a breve distanza dall’esecuzione dell’ordine di allontanamento. La sentenza impugnata aveva inoltre valorizzato le modalità dell’arresto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato analiticamente la recidiva, valorizzando le precedenti condanne per il medesimo reato, la breve distanza temporale delle condotte dall’esecuzione dell’ordine di allontanamento e le modalità dell’arresto, elementi congrui a esprimere indifferenza alla norma penale e maggiore pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 235 c.p.

    i giudici di merito hanno, in particolare, messo in evidenza che l'imputato ha già riportato condanne per il medesimo reato oggetto del presente procedimento (inosservanza dell'ordine di espulsione di cui all'art. 235 cod. pen.)

    La disposizione è indicata nel testo quale norma relativa al reato di inosservanza dell’ordine di espulsione, per il quale l’imputato aveva già riportato condanne.

  • art. 99 c.p.

    le conformi sentenze di merito, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, hanno analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza dell'imputato alla portata precettiva della norma penale

    La recidiva è giustificata quando la ricaduta nel reato, valutata insieme agli elementi concreti del caso, esprima indifferenza alla norma penale e una maggiore pericolosità sociale; la motivazione deve dar conto di tale valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La recidiva richiede una valutazione concreta della ricaduta nel reato: la reiterazione può esprimere maggiore pericolosità sociale e indifferenza alla portata precettiva della norma penale se, con motivazione pertinente, è apprezzata alla luce dei precedenti specifici, della prossimità temporale delle nuove condotte rispetto agli eventi rilevanti e delle modalità concrete del fatto.
  • La censura sulla recidiva non è fondata quando la motivazione di merito esamina analiticamente gli elementi concreti che sostengono il giudizio di maggiore pericolosità sociale; obiezioni generiche sulla mancata valutazione dei precedenti non superano tale motivazione.
  • La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’inammissibilità e la condanna alle spese processuali; in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, segue anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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