Cassazione Civile, Ordinanza n. 11996/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto dal Tribunale di Viterbo, in controversia di lavoro, il riconoscimento dell'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per esigenze non transitorie, con liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno da precarietà lavorativa, parametrate a un numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Su tali somme erano state operate ritenute IRPEF dal Ministero. Il contribuente chiedeva all'Agenzia delle entrate il rimborso delle ritenute, sostenendo che l'importo avesse natura risarcitoria e fosse quindi escluso da imposizione ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso dinanzi alla CTP, poi appello alla CTR, entrambi respinti. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 TUIR, ribadendo la non imponibilità della somma riconosciuta dal giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela il diniego di rimborso, accogliendo la pretesa del contribuente con provvedimento della Direzione provinciale di Viterbo comunicato l'11 giugno 2019. In conseguenza, non è stato esaminato il motivo di ricorso sul merito fiscale della somma percepita. La Corte ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando le pregresse incertezze interpretative sulla tassazione del risarcimento per illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le somme aventi natura risarcitoria non sono soggette a tassazione; la Corte non entra nel merito della questione per intervenuta cessazione della materia del contendere.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Sono menzionati solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale introdotto dalla riforma del 2016.
Richiamato per il regime procedurale della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impugnato e soddisfa la pretesa del contribuente, il giudizio di legittimità si definisce con la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
- Le spese possono essere compensate integralmente se, al momento della proposizione del ricorso, esistevano incertezze interpretative oggettive sulla disciplina applicabile alla fattispecie fiscale controversa.
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