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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27169/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, detenuto da lungo tempo e beneficiario di un articolato percorso trattamentale (regolarità disciplinare intramuraria, lavoro, permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà, licenze, attività di volontariato e versamenti mensili a una onlus), ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva negato la liberazione condizionale per difetto del requisito del sicuro ravvedimento. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 Cost., 176 c.p., 627, comma 3, c.p.p. e 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse valorizzato adeguatamente il percorso rieducativo, le valutazioni positive degli operatori penitenziari e il significato resipiscente delle condotte solidaristiche e riparatorie. Si contestava, in particolare, che fosse stato attribuito scarso rilievo al volontariato e alle donazioni verso una onlus non impegnata specificamente nella tutela delle vittime di mafia, non essendo prevista alcuna norma che imponga di indirizzare tali condotte verso enti antimafia; si lamentava inoltre la mancata considerazione complessiva degli ulteriori indicatori favorevoli già maturati in esecuzione pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso entro i corretti parametri interpretativi dell'art. 176 c.p., valorizzando il positivo percorso trattamentale ma negando, con giudizio di merito non sindacabile se non per manifesta illogicità, che fosse emersa una definitiva revisione critica del passato criminale e un effettivo distacco dai valori mafiosi. La Corte ha ribadito che il sicuro ravvedimento richiede comportamenti obiettivamente idonei a dimostrare una convinta revisione delle pregresse scelte criminali e un affidabile giudizio prognostico di futura conformazione alla legge; il risarcimento o le iniziative riparatorie sono apprezzabili come indici di ravvedimento solo se esprimono un concreto interessamento verso le vittime e i loro familiari. Nel caso concreto, è stato considerato legittimo il rilievo attribuito dal giudice di merito al mancato esperimento di iniziative riparatorie verso le vittime dei reati, quale indice di incompleta resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.

    "il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena"; quando "abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento"; abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che "dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle"

    La liberazione condizionale presuppone, oltre al requisito temporale, un comportamento complessivo idoneo a far ritenere sicuro il ravvedimento e l'adempimento delle obbligazioni civili o la prova della loro impossibilità.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per contestare il giudizio del tribunale di sorveglianza dopo l'annullamento rescindente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma richiamata quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il limite di sintesi nell'esposizione del motivo di ricorso.

  • art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203

    Richiamato come aggravante del metodo mafioso nelle condotte omicidarie ed estorsive menzionate nel provvedimento impugnato.

  • art. 2, comma 3, punto 11, statuto dell'associazione citata nel ricorso

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la onlus destinataria delle donazioni fosse anche impegnata nella riqualificazione e gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, il "sicuro ravvedimento" va desunto da un complesso di comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a fondare un giudizio prognostico affidabile sulla futura osservanza della legge.
  • Il giudice di sorveglianza deve valorizzare tutti gli indici sintomatici della revisione critica, ma può negare il beneficio quando il percorso trattamentale positivo non sia accompagnato da specifici e concreti comportamenti rivelatori di un definitivo distacco dal passato criminale.
  • Le iniziative riparatorie e il risarcimento del danno assumono rilievo non come mera reintegrazione patrimoniale, ma come manifestazione della volontà del condannato di eliminare o attenuare le conseguenze del reato; ciò che conta è l'effettivo interessamento verso le vittime e i loro familiari.
  • L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato non coincide con la mancanza assoluta di risorse economiche: occorre verificare se il condannato abbia fatto quanto concretamente possibile per riparare il danno.
  • In presenza di condanne per gravissimi delitti di mafia, il controllo sul requisito del sicuro ravvedimento può essere particolarmente rigoroso e la mancata emersione di atti riparatori verso le vittime può legittimamente essere considerata indice di resipiscenza incompleta.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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