Cassazione Civile, Ordinanza n. 35104/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e apertura di credito nel quale la società correntista aveva chiesto la restituzione degli importi che assumeva illegittimamente addebitati dalla banca, in particolare per capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi passivi applicati prima del maggio 1996 in base agli usi di piazza, commissioni di massimo scoperto e spese trimestralmente capitalizzate non espressamente pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, a seguito di rinnovata consulenza tecnica, aveva ridotto sensibilmente l'importo dovuto dalla banca e condannato la società alla restituzione della differenza. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle regole processuali per avere la Corte territoriale ritenuto tempestiva l'eccezione di prescrizione della banca e ammissibili nuove allegazioni e istruttorie; 2) violazione delle norme su apertura di credito, onere della prova e prescrizione, sostenendo che la banca non avesse provato adeguatamente la natura solutoria delle rimesse e il limite del fido; 3) errata qualificazione delle rimesse anteriori al maggio 1996 come pagamenti in assenza di contratto scritto di affidamento, con conseguente prescrizione della ripetizione; 4) falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 t.u.b. per aver ritenuto legittimo l'anatocismo dopo il 30 giugno 2000 sulla base della sola comunicazione dell'adeguamento alla normativa, senza nuova pattuizione specifica; 5) violazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite per la compensazione parziale disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello sulla prescrizione: l'eccezione della banca era stata adeguatamente allegata; in presenza di rimesse oltre il fido o in assenza di apertura di credito, la prescrizione decorre dal pagamento; spettava alla correntista provare l'esistenza e l'ampiezza dell'affidamento utile a qualificare i versamenti come meri ripristini. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, per i contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con conseguente necessità di una nuova ed espressa pattuizione per introdurre validamente la capitalizzazione degli interessi. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 112, 166, 167, 183 e 345 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la tempestività delle nuove allegazioni e delle difese della banca e per lamentare omessa pronuncia su eccezioni processuali
artt. 1842, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 c.c.
richiamati per sostenere che l'onere di provare l'esistenza e i limiti del fido gravasse sulla banca e che la prescrizione decorresse solo in presenza di rimesse solutorie
richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di pattuizioni scritte e determinate sui costi e sulle condizioni del rapporto bancario
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità della forma scritta per gli affidamenti e le pattuizioni rilevanti
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa e alla non contestazione del fido
la Corte ha escluso la validità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 se non introdotte con nuova ed espressa pattuizione conforme alla disciplina successiva
richiamato in tema di capitalizzazione degli interessi bancari; la Corte ha ritenuto insufficiente la sola comunicazione di adeguamento per introdurre validamente l'anatocismo in contratti preesistenti
richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla soccombenza
richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla compensazione parziale
richiamato per i vizi dedotti in cassazione, in particolare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999
la dichiarazione di incostituzionalità di questa norma ha reso radicalmente nulle le clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR
delibera CICR 9 febbraio 2000
disciplina rilevante per la validità della capitalizzazione degli interessi, ma applicabile solo secondo le modalità previste e con nuova pattuizione nei rapporti preesistenti
Corte Cost. n. 425 del 2000
ha determinato la radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
Cass. S.U. n. 15895 del 2019
utilizzata per affermare che, ai fini dell'eccezione di prescrizione, l'istituto di credito deve allegare l'inerzia del titolare e la volontà di profittarne, senza indicare le singole rimesse prescritte
Cass. n. 2660 del 2019
richiamata per affermare che, eccepita la prescrizione, il correntista deve provare l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare i versamenti come ripristinatori
Cass. n. 9140 del 2020
richiamata per il principio secondo cui, nei contratti anteriori alla delibera CICR, è necessaria una nuova ed espressa pattuizione per introdurre validamente la capitalizzazione degli interessi
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è adeguatamente allegata con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione, la decorrenza del termine dipende dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse: se il conto è passivo senza affidamento, o se i versamenti superano i limiti dell'accreditamento, la prescrizione decorre dal pagamento; spetta al correntista provare l'esistenza e l'entità del fido che trasformi il versamento in mero ripristino della disponibilità.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del rapporto di affidamento, ove non traducibili in un omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, sono inammissibili perché introducono un sindacato di merito.
- Nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite in precedenza sono radicalmente nulle per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999; per introdurre validamente una nuova clausola anatocistica occorre una espressa e specifica nuova pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta.
- La mera comunicazione al cliente dell'adeguamento alle nuove regole non basta, da sola, a rendere legittima la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari preesistenti se manca una nuova pattuizione specificamente approvata.
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