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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36240/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo dovuto per la preparazione tecnica e la fornitura di applicazioni per capi di abbigliamento. La società ingiunta propose opposizione deducendo, in via pregiudiziale, la continenza tra il giudizio monitorio e un giudizio già promosso davanti a un diverso tribunale per vizi della merce e, nel merito, l'inadempimento della controparte, chiedendo la revoca del decreto, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Rigettata l'opposizione in primo grado, propose appello lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione sulla continenza, l'erronea valutazione del rapporto tra i due giudizi, l'erronea ammissione di documenti in appello, l'omesso esame di fatti decisivi e il mancato espletamento di prova testimoniale, interrogatorio formale e c.t.u. Nel ricorso per cassazione ha riproposto quattro motivi: nullità della sentenza di primo grado per motivazione mancante; violazione delle norme su continenza, prova e preclusioni processuali; omesso esame di fatti decisivi; erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori e della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della sentenza di primo grado perché, anche ove la motivazione fosse carente, il giudice d'appello deve decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice. Ha respinto i motivi sulla continenza perché la relativa valutazione va compiuta con riferimento al momento della pronuncia e, inoltre, la causa pregiudicante era stata definita in primo grado prima della decisione d'appello; in ogni caso, al momento della decisione della Corte d'appello non risultava la perdurante pendenza del giudizio preventivo. Ha escluso anche il vizio di omesso esame, chiarendo che in tema di vizi processuali la censura non può essere veicolata come omesso esame di fatti. Infine ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il quarto motivo sulle prove, per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, per mancata trascrizione dei capitoli di prova, per la non decisività delle prove richieste e perché l'eventuale diniego della c.t.u. era giustificato dal quadro probatorio e dalla ritenuta decadenza dalla garanzia per vizi per mancata tempestiva denuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La dedotta carenza di motivazione della sentenza di primo grado non comporta, di per sé, rimessione al primo giudice; il vizio va eventualmente corretto dal giudice d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È sufficiente una motivazione per relationem all'insegnamento giurisprudenziale richiamato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, ma non ritenuto ostativo alla decisione di merito del giudice d'appello.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non rientra tra i casi di rimessione al primo giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge sui vizi motivazionali e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame non è utilizzabile per contestare vizi processuali o la mancata valutazione di questioni che richiedono controllo diretto degli atti.

  • art. 39 c.p.c.

    La continenza va valutata al momento della pronuncia; inoltre non opera, secondo il caso esaminato, quando una causa è in appello e l'altra in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è stata ravvisata la violazione del divieto di nuove produzioni in appello rispetto alla documentazione sullo stato del giudizio pregresso, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché priva di specificità e non idonea a scalfire la valutazione di merito sulle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e il diniego di mezzi istruttori rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti ricordati dalla Corte.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione dei capitoli di prova e indicazione precisa del contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza della ricorrente, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione non determina automaticamente la rimessione della causa al primo giudice; il giudice dell'impugnazione deve, se possibile, decidere nel merito e correggere il vizio.
  • Il rapporto di continenza tra cause va verificato con riferimento al momento in cui il giudice si pronuncia sulla relativa questione, non solo alla data di introduzione dei giudizi.
  • La continenza è una questione rilevabile anche d'ufficio; chi la invoca deve tuttavia allegare e documentare in modo adeguato la perdurante pendenza del giudizio pregiudicante.
  • Non può essere dedotto come omesso esame di fatto decisivo un vizio che in realtà attiene alla corretta gestione processuale o alla valutazione di questioni processuali rilevabili d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione che contesta il diniego di mezzi istruttori deve rispettare rigorosamente specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo i capitoli di prova e dimostrando la decisività delle circostanze dedotte.
  • La mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle richieste istruttorie respinte in primo grado può equivalere a rinuncia alle stesse.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio e la sua ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego è legittimo quando, alla luce del quadro probatorio, l'ausilio non sia necessario.
  • Per contestare utilmente la decisione di merito sul diniego di prova occorre dimostrare che la prova non ammessa fosse idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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