Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la negazione del beneficio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e avverso confisca e quantificazione della pena. La Corte d'appello ha ritenuto che, pur valutando la tenuità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 (che considera mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità dello stupefacente), non ricorressero i presupposti per la causa di non punibilità ex art. 131-bis, in quanto risultavano modalità della condotta e caratteri sintomatici di attività non occasionale (quantitativo pari a 480 dosi medie, diverse cessioni accertate, contatti telefonici finalizzati allo spaccio). Ha inoltre ritenuto confiscabile la somma di euro 695,00 come provento dell'attività illecita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e ha applicato una pena di 9 mesi di reclusione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello non manifestamente illogica e quindi resistent e alla censura: è stata confermata la negazione del beneficio della causa di non punibilità ex art. 131-bis, è stata confermata la confisca della somma di euro 695,00 come provento dell'attività di spaccio ai sensi dell'art. 240 cod. pen., e la pena di 9 mesi di reclusione è stata ritenuta adeguatamente motivata (pena base applicata sotto il medio edittale).
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede valutazione di modalità della condotta, carattere di non abitualità, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; distinta dalla nozione di tenuità ai fini dell'art. 73, comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per l'applicazione del comma 5 il giudice valuta mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze; qui usato per distinguere la 'tenuità del fatto' dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis.
Consente la confisca dei proventi del reato; la somma di euro 695,00 è stata ritenuta provento diretto delle cessioni contestate e quindi confiscabile ai sensi di questa norma.
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992, conv. L. n. 356/1992
Non applicata quale autonoma base per la confisca nel caso di cui all'art. 73 co. 5, essendo necessario che ricorrano le condizioni generali dell'art. 240 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'indicazione del riferimento all'art. 133 fosse sufficiente per motivare la pena (9 mesi) risultando sotto il medio edittale.
Massime di principio
- La valutazione della 'tenuità del fatto' ai sensi dell'art. 73, comma 5, è distinta dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis: la prima privilegia elementi materiali (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze), la seconda richiede valutazioni più ampie su non abitualità, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno.
- Quantitativi non esigui (es. molte decine o centinaia di dosi) e l'emergere di più cessioni, contatti finalizzati allo spaccio o modalità organizzative sono indici ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità e favoriscono la qualificazione come attività non occasionale.
- La confisca di denaro trovato in possesso dell'imputato per reati di spaccio può essere disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quando la somma sia riconducibile a provento dell'attività illecita; non sempre è applicabile altra normativa speciale se non ricorrono le condizioni dell'art. 240.
- La Corte di legittimità non sindaca nuovamente motivazioni logiche e coerenti della Corte d'appello se non manifestamente illogiche; dunque una motivazione che evidenzi elementi concreti (quantitativi, modalità, accertamenti) è difficilmente ribaltabile in Cassazione.
- Per contestare efficacemente il diniego di una causa di non punibilità occorre dedurre e documentare elementi concreti di non abitualità, basso grado di colpevolezza, scarsa entità del pericolo/ danno e modalità del fatto, non limitandosi a mere richieste generiche.
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