Cassazione Penale, Sentenza n. 30325/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica ritenendo venuta meno la condizione di procedibilità a querela. In udienza il PM aveva effettuato una contestazione suppletiva (art. 517 c.p.p.) dell'aggravante prevista dall'art. 625, co.1, n.7 c.p. (furto su beni destinati a pubblico servizio), che, se sussistente, rende il furto procedibile d'ufficio anche dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022). Il Tribunale aveva però considerato tardiva la contestazione suppletiva e aveva rilevato l'improcedibilità per spirare del termine per la querela; il PM ha dedotto erronea applicazione delle norme processuali e chiesto l'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Pur riconoscendo la natura "valutativa" della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite), il Collegio ha ritenuto che, alla luce del contenuto del capo di imputazione (riferimento alla manomissione del contatore, al danno subito dall'ENEL e al collegamento alla rete di distribuzione), la circostanza aggravante risultava sufficientemente indicata nell'imputazione originaria e le esigenze di difesa erano state adeguatamente soddisfatte. Il Tribunale aveva quindi errato nel ritenere mancante la contestazione; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva di fatti o circostanze; nel ricorso si è discusso se tale potere sia temporalmente illimitato, ma la Corte ha evitato di dirimere definitivamente la questione, decidendo sul contenuto dell'imputazione originaria.
Prevede l'improcedibilità rilevabile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto intervenuta l'improcedibilità per spirare del termine per la querela, ma la Cassazione ha valutato che, data l'adeguata formulazione dell'imputazione, la fattispecie era procedibile d'ufficio per effetto dell'aggravante.
Dispone il reato di furto; la riforma (d.lgs. n.150/2022) ha reso in via generale procedibile a querela il furto, con eccezioni.
Indica la circostanza aggravante del furto commesso su beni destinati a pubblico servizio; la sussistenza di tale aggravante mantiene la procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, lett. i))
Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il furto generalmente procedibile a querela, prevedendo però eccezioni tra cui i furti su beni destinati a pubblico servizio.
Norma che ha consentito alla Corte di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Sentenza Sezioni Unite n.24906/2019 (Sorge)
Principio secondo cui le circostanze aggravanti di natura valutativa richiedono una esplicitazione nell'imputazione delle componenti qualificative; la Corte qui ribadisce la natura valutativa dell'aggravante relativa a pubblici servizi ma ricorda che in presenza di elementi descrittivi sufficienti l'aggravante può considerarsi contestata.
Art. 6 CEDU, par.3, lett. a)
Richiama l'obbligo di informare l'imputato della natura e ragione dell'accusa: la Corte usa questo parametro per valutare se l'imputazione abbia consentito l'esercizio effettivo della difesa anche rispetto all'aggravante.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio ha natura valutativa: non sempre è auto-evidente e richiede una valutazione concreta della destinazione del bene nel caso specifico.
- Per essere legittimamente contestata nell'imputazione, l'aggravante valutativa deve emergere con elementi descrittivi e qualificativi sufficienti a permettere alla difesa di conoscere e controbattere la prospettazione accusatoria; riferimenti concreti (es. ENEL, manomissione del contatore, collegamento alla rete di distribuzione) possono essere idonei a tal fine.
- Se l'imputazione originaria contiene elementi che rendono manifesta la destinazione pubblicistica del bene sottratto, il reato resta procedibile d'ufficio nonostante la riforma che ha in generale reso il furto procedibile a querela.
- In mancanza di espressi elementi nell'imputazione, il pubblico ministero dovrebbe esplicitare la qualificazione aggravante già nella formulazione iniziale o, se ricorre la necessità, procedere tempestivamente alla contestazione suppletiva; le questioni temporali relative alla contestazione suppletiva possono diventare decisive e sono suscettibili di conflitti interpretativi.
- Quando la destinazione del bene (es. energia elettrica) può assumere diverse destinazioni (pubblica o privata, autoproduzione ecc.), il giudice deve accertare la concreta destinazione sulla base degli elementi di fatto e, all'occorrenza, di norme extra-penali; non può assumersi automaticamente la natura di servizio pubblico senza verifica.
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