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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17892/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (posta)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto di un avvocato di pagare l'importo richiesto all'ufficio postale per il ritiro di sette avvisi di ricevimento relativi a notifiche di atti giudiziari. L'avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di consegna; la società Poste Italiane aveva proposto opposizione, accolta dal Giudice di pace per difetto di legittimazione passiva della società. In appello il Tribunale aveva invece ritenuto sussistente la legittimazione passiva di Poste Italiane, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 1 della l. n. 890/1982, sostenendo che nelle notifiche di atti giudiziari il rapporto obbligatorio intercorre tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario/Ufficio UNEP, mentre l'agente postale è mero ausiliario; ne deriverebbe che Poste Italiane non è parte del rapporto e non può essere chiamata a rispondere verso il notificante. Con il secondo motivo, assorbito, lamentava la violazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005, per avere il giudice d'appello attribuito a una missiva esplicativa valore sostitutivo della mancanza del timbro "atti esenti" sul plico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni decise in modo errato e ha rinviato al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, nella notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, il rapporto obbligatorio verso il richiedente intercorre con l'ufficiale giudiziario e non con l'agente postale/Poste Italiane. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla società ricorrente.

  • art. 1 l. 20 novembre 1982, n. 890

    la Corte lo interpreta nel senso che, nelle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, il servizio si fonda su un mandato ex lege tra richiedente e ufficiale giudiziario, non tra richiedente e agente postale.

  • art. 1228 c.c.

    la responsabilità verso il richiedente per ritardi o disservizi dell'agente postale grava sull'ufficiale giudiziario che se ne avvale quale ausiliario.

  • art. 149 c.p.c.

    nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale, la norma è stata oggetto di interpretazione secondo cui il perfezionamento della notifica per il notificante va ancorato alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

  • art. 4, comma 3, l. n. 890/1982

    unitamente all'art. 149 c.p.c., è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui faceva coincidere per il notificante il perfezionamento della notifica con la ricezione da parte del destinatario.

  • art. 6 l. n. 890/1982

    conferma che il pagamento dell'indennità per lo smarrimento dei pieghi è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale rifonde poi la parte richiedente.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80

    citato solo nel secondo motivo, assorbito; la Corte non ne esamina il merito.

  • Corte Cost. n. 477/2002

    richiamata per affermare che gli effetti della notifica per il notificante si ricollegano alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non alla ricezione dal destinatario.

  • Corte Cost. n. 28/2004

    richiamata in continuità con la sentenza n. 477/2002 sul momento di perfezionamento della notifica per il notificante.

  • Cass. n. 3263/2015

    richiamata per affermare che l'agente postale è ausiliario dell'ufficiale giudiziario.

  • Cass. n. 3292/2018

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo a notifiche di atti giudiziari via posta, risponde esclusivamente l'ufficiale giudiziario.

  • Cass. n. 36505/2021

    richiamata come conforme al principio di responsabilità dell'ufficiale giudiziario e non dell'agente postale verso il richiedente.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, il rapporto obbligatorio con il richiedente si instaura tra questi e l'ufficiale giudiziario/Ufficio notifiche, mentre l'agente postale opera come mero ausiliario.
  • Il notificante resta estraneo al distinto rapporto tra ufficiale giudiziario e agente postale; perciò i disservizi del servizio postale non sono azionabili direttamente nei confronti dell'operatore postale da parte del richiedente.
  • La responsabilità verso il richiedente per ritardi o irregolarità nell'esecuzione della notificazione a mezzo posta grava sull'ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
  • Le norme sulla notificazione a mezzo posta devono essere lette in coerenza con il principio per cui, per il notificante, la notificazione si perfeziona con il compimento delle formalità a lui direttamente imposte, cioè con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioni
RamiProcesso civile
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