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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2152/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ubi Factor chiedeva la revocazione della precedente pronuncia per errore di fatto: il nodo centrale era la cessione di crediti relativi al 2007-2008 e la domanda era se tali crediti fossero già stati estinti al momento della cessione. Ubi Factor sosteneva che, in base al criterio di imputazione dei pagamenti stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 602/2004 (pagamenti imputati ai crediti maturati quattro mesi prima), i pagamenti effettuati non estinguevano i crediti del mese in cui erano effettuati; di conseguenza i crediti ceduti nel 2007-2008 non erano ancora estinti e la cessione era opponibile al debitore. In precedenza la Corte aveva ritenuto inammissibile il motivo per omesso esame del fatto rilevando che il ricorrente non aveva indicato dove nel processo il fatto fosse emerso né la sua decisività; Ubi Factor ha chiesto che questa valutazione fosse revocata perché il fatto e la sua collocazione processuale (atto di appello della ASL e prospetto pagamenti allegato) erano invece evidenziati nel ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda di revocazione per errore di fatto, ritenendo che la precedente decisione avesse erroneamente affermato l'assenza di indicazione processuale del fatto contestato. La Corte ha revocato la sentenza n. 32505/2019 e, riesaminato l'originario ricorso, ha ritenuto fondato il primo motivo (omesso esame del fatto rilevante da parte della Corte d'appello), assorbendo il secondo motivo. In conseguenza la censura di omissione di esame o di motivazione è stata ritenuta fondata e la decisione di merito è stata riformata in favore della ricorrente o comunque riaperta per una decisione motivata sul punto rilevante (accoglimento del primo motivo e conseguente effetto favorevole alla posizione di Ubi Factor).

Norme richiamate

  • articolo 112 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione: la precedente decisione aveva qualificato erroneamente la doglianza come omessa pronuncia mentre il giudizio di revoca ha considerato rilevante l'esatta localizzazione processuale del fatto e la necessità di motivata pronuncia sul tema.

  • delibera della Giunta regionale n. 602 del 2004

    decreto della Giunta regionale n. 602 del 2004

    La delibera è stata interpretata come norme/criterio amministrativo di imputazione dei pagamenti (pagamenti riferiti ai crediti dei quattro mesi precedenti) con effetto sulla determinazione di quali crediti risultassero estinti al momento della cessione.

  • articoli 1193 e 1362 codice civile

    art. 1193 c.c.; art. 1362 c.c.

    La ricorrente sosteneva che la delibera regionale dovesse essere intesa quale "dichiarazione del debitore" ai sensi dell'art. 1193 c.c. circa l'ordine di estinzione dei debiti e che, conseguentemente, la Corte d'appello avrebbe dovuto tenerne conto; l'art. 1362 è invocato in relazione all'interpretazione delle dichiarazioni rilevanti per l'ordine dei pagamenti.

Massime di principio

  • Quando si denuncia l'omesso esame di un fatto in Cassazione occorre indicare con precisione in quale atto processuale il fatto è documentato (es.: atto di appello, allegati, prospetti di pagamento) e dimostrare la rilevanza e la decisività del fatto per la decisione.
  • I provvedimenti amministrativi (es. delibere regionali) che disciplinano la imputazione dei pagamenti possono incidere sull'ordine di estinzione dei debiti: se i pagamenti sono imputati a debiti precedenti, crediti successivi possono rimanere insoluti e quindi opponibili dopo cessione.
  • La distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione è rilevante: se il giudice di merito non ha affatto considerato un fatto controverso rilevante, la censura è per omesso esame; se invece il fatto è considerato ma la motivazione è carente, la censura riguarda l'omessa o insufficiente motivazione.
  • La revocazione per errore di fatto è possibile quando la Corte precedente ha errato nel ritenere inesistente o non indicato un fatto documentale presente nel giudizio; se accolta, la Corte può riesaminare il ricorso originario nel merito.
  • Se il debitore ha formalmente dichiarato (anche tramite atti amministrativi) l'ordine di imputazione dei pagamenti, tale dichiarazione può essere valutata ai fini dell'art. 1193 c.c. per stabilire quali debiti risultino estinti prima di altri.

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