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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25969/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da tre accordi stipulati il 15 maggio 2013, qualificati dalle parti come "preliminare di locazione di immobile a destinazione commerciale", "protocollo d'intesa" e "scrittura privata". La società attrice ha chiesto davanti al Tribunale di Perugia la risoluzione dei contratti per gravi inadempimenti della controparte, oltre alla condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti in appalto e al risarcimento dei danni da inadempimento. La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia sostenendo che il foro competente fosse Pistoia, in base alla clausola contrattuale che devolveva a tale autorità giudiziaria tutte le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto. Il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente Pistoia sia come foro del convenuto sia come foro facoltativo delle obbligazioni; ha escluso inoltre l'operatività del foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo: 1) l'inammissibilità/inefficacia dell'eccezione di incompetenza della controparte, perché non proposta con riferimento a tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e senza indicazione del giudice competente per ciascuno; 2) l'irrilevanza della clausola contrattuale sul foro di Pistoia, non essendo stata pattuita l'esclusività di quel foro; 3) la competenza di Perugia in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., assumendo che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovesse eseguirsi nel luogo del creditore, coincidente con la sede della società attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto inoperante il foro convenzionale di Pistoia perché la clausola contrattuale, pur devolvendo le controversie a quel tribunale, non conteneva una pattuizione espressa e univoca di esclusività. Ha inoltre rilevato che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta era inefficace perché incompleta: nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto deve contestare l'incompetenza con riguardo a tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando per ciascuno il giudice ritenuto competente. Poiché tale onere non era stato assolto, l'eccezione non poteva produrre effetti e la competenza del giudice adito risultava radicata. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, rimettendo le parti davanti a quel giudice per la riassunzione e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza avverso l'ordinanza che dichiara l'incompetenza territoriale

  • art. 38 c.p.c.

    secondo periodo dell'art. 38, primo comma

    nelle cause relative a diritti di obbligazione l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto deve investire tutti i criteri concorrenti e indicare il giudice competente per ciascuno; in difetto l'eccezione è inefficace

  • art. 18 c.p.c.

    criterio di collegamento territoriale che deve essere specificamente contestato unitamente agli altri fori concorrenti

  • art. 19 c.p.c.

    criterio di collegamento territoriale che deve essere specificamente contestato unitamente agli altri fori concorrenti

  • art. 20 c.p.c.

    foro facoltativo nelle cause relative a diritti di obbligazione, da contestare insieme agli altri criteri concorrenti

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    invocato dalla ricorrente come criterio del domicilio del creditore per il pagamento del corrispettivo; la Corte non lo applica perché l'eccezione di incompetenza era comunque inefficace

  • art. 6 del contratto preliminare di locazione immobiliare

    tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardo alla validità. Alla interpretazione, alla esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria di Pistoia

    la clausola individua il foro di Pistoia, ma non attribuisce in modo espresso ed univoco una competenza esclusiva

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale, la clausola che designa un foro convenzionale è esclusiva solo se contiene una volontà espressa, chiara e univoca delle parti di derogare alla competenza ordinaria e di escludere i fori concorrenti previsti dalla legge.
  • Nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo: il convenuto deve contestare tutti i criteri di competenza concorrenti e indicare per ciascuno il giudice ritenuto competente; altrimenti l'eccezione è inefficace.
  • Se l'eccezione di incompetenza territoriale è incompleta o inefficace, il giudice non può rilevare d'ufficio profili di incompetenza non dedotti e la competenza si radica in base al criterio non efficacemente contestato.
  • In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può verificare d'ufficio il rispetto dell'art. 38 c.p.c. sulla rituale deduzione dell'eccezione, anche quando la questione sia stata decisa in senso affermativo dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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