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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16882/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, determinando induttivamente un maggior reddito d'impresa dopo che il contribuente non aveva risposto all'invito a produrre documentazione contabile ed extracontabile ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La pretesa traeva origine dall'impossibilità di verificare la competenza e l'inerenza di alcuni costi dedotti, anche alla luce dei dati di settore. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, e la CGT di secondo grado aveva confermato tale esito rigettando l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'omessa risposta al questionario integra per legge il presupposto per l'accertamento induttivo e comporta la preclusione alla considerazione, in sede amministrativa e contenziosa, dei documenti non esibiti, indipendentemente dalle ragioni soggettive dell'omissione; inoltre contestava l'idea che la legittimità dell'atto dipendesse dal permanere, anche in giudizio, delle condizioni originarie di emissione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui l'omessa risposta all'invito a fornire documenti e chiarimenti legittima l'accertamento induttivo e la successiva produzione documentale è soggetta alla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, salvo le condizioni del comma 5. La Corte ha anche imposto al giudice di rinvio di verificare concretamente modalità, tempo e luogo della notifica dell'invito, punto sul quale la sentenza di merito era stata carente, e di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, nn. 3) e 4); comma 4; comma 5

    L'invito a fornire documenti e chiarimenti, se non riscontrato dal contribuente, consente l'applicazione della preclusione probatoria e costituisce presupposto legittimante dell'accertamento induttivo; i documenti non esibiti non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo le condizioni di deroga previste dal comma 5 secondo lettura costituzionalmente orientata.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    L'omessa risposta agli inviti ex art. 32 integra una delle ipotesi tassative che consentono l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, con possibilità per l'Ufficio di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e di utilizzare anche presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato quale base per contestare la deducibilità dei costi in mancanza di verifica della loro competenza e inerenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • C. Cost. n. 137/2025

    Richiamata per affermare che l'ammissibilità della documentazione prodotta tardivamente va valutata secondo criteri costituzionalmente orientati.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'omessa risposta del contribuente all'invito dell'Ufficio a fornire documenti e chiarimenti ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis), del medesimo decreto.
  • La legittimità del metodo accertativo va valutata con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell'adozione dell'atto impositivo; non viene meno per la sola successiva produzione in giudizio della documentazione non esibita in fase amministrativa.
  • I documenti, le notizie e i dati non prodotti in risposta all'invito dell'Ufficio sono soggetti a preclusione probatoria anche nel contenzioso, salvo che ricorrano le condizioni di deroga previste dalla legge e lette in modo costituzionalmente orientato.
  • Il giudice di merito, quando venga dedotta la mancata notifica dell'invito, deve verificare concretamente le modalità di tempo e di luogo della sua notificazione, poiché tale circostanza incide sul presupposto della preclusione e dell'accertamento induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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