Cassazione Civile, Ordinanza n. 29660/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di un'espropriazione presso terzi che, secondo il creditore procedente, non avrebbe statuito sulle spese e, in particolare, sulle spese di registrazione dell'ordinanza. Il ricorrente sosteneva che tali spese dovessero gravare sul terzo pignorato e non sul debitore originario; per ottenere tale risultato aveva promosso un'autonoma azione diretta contro la società, finalizzata alla costituzione di un titolo esecutivo diverso dall'ordinanza di assegnazione. La domanda era stata rigettata in primo grado e l'appello dichiarato inammissibile dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico complesso motivo avverso la sentenza di appello, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata ma non accettata dalla controparte, e ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti anche senza adesione del destinatario. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Quanto alle spese, le ha poste a carico del ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo palese l'inammissibilità dell'azione introdotta in primo grado anche alla luce della giurisprudenza più recente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente al caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per dichiarare inammissibile l'appello
menzionato con riferimento alla disciplina dell'espropriazione presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione
richiamato implicitamente nel criterio della soccombenza per la regolazione delle spese
la rinuncia al ricorso è stata considerata non accettizia e quindi efficace anche senza adesione della controparte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è stato escluso perché applicabile solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
richiamato in relazione al contributo unificato e alla sua disciplina sanzionatoria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce l'estinzione del giudizio anche se non è accettata dalla controparte, purché ritualmente proposta.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito verosimile della controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione: non è applicabile oltre i casi tipici espressamente previsti dalla legge, né è estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia.
- Se l'azione introdotta in primo grado è manifestamente inammissibile secondo l'orientamento consolidato, tale valutazione rileva anche nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →